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18 ottobre 2023 Deontologia forense
Illecita assunzione di incarichi contro ex clienti: basta la “suitas” della condotta

Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione ma è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie.

di La Redazione
Un avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver, tra le altre, assunto un incarico difensivo nei confronti di un ex cliente, senza che fosse trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. Ad esito della fase dibattimentale, il CDD riteneva provato il fatto contestato e, tenuto conto delle altre infrazioni accertate, comminava all'incolpato la sanzione della censura.
 
Contro questa decisione, l'avvocato presenta ricorso negando, tra più motivi, la sussistenza della violazione deontologica addebitata sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
 
Con sentenza n. 165 del 25 luglio 2023, il CNF rigetta il ricorso proposto.
 
Innanzitutto, ai fini degli illeciti disciplinari, e più nello specifico dell'illecito in questione, non conta se sussiste o meno la prova del conferimento formale del mandato o dell'assolvimento di un'attività, quanto piuttosto se l'avvocato ha svolto un'attività di assistenza, anche soltanto formale.
 
In secondo luogo, per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare, non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione (dolo generico o specifico), ma basta che l'atto deontologicamente scorretto sia stato volontario, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità. È dunque sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la suitas” della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie.
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