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3 novembre 2023 Deontologia forense
Inammissibile il ricorso proposto oltre 30 giorni dalla notifica della decisione del CDD
I termini per l'impugnazione sono perentori e non possono essere prorogati, sospesi o interrotti se non in casi eccezionali previsti dalla legge.
di La Redazione
Ricevuti gli atti del procedimento penale, il CDD sottoponeva un avvocatessa a procedimento disciplinare con vari capi d'incolpazione, tra cui l'aver infranto gli artt. 4 (volontarietà dell'azione) e 9 (dovere di probità, dignità, decoro ed indipendenza), in violazione degli artt. 13 (dovere di segretezza e riservatezza), 33 (restituzione di documenti), e 52 (divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti) del Codice Deontologico Forense.
Svolto il dibattimento, l'Organo giudicante riconosceva la responsabilità disciplinare dell'incolpata per tutti gli illeciti disciplinari contestati e irrogava nei suoi confronti la sanzione della censura.
La professionista presenta ricorso contestando in via generale la decisione impugnata, soprattutto in punto di fatto e con riferimento alla motivazione del provvedimento.
Con sentenza n. 176 del 20 settembre 2023, il CNF dichiara inammissibile il ricorso.
In via preliminare e pregiudiziale rispetto alla trattazione del merito, va rilevata la tardività dell'appello proposto.
Secondo l'art. 61 della Legge n. 247/2012 , infatti, il ricorso al CNF va presentato nel termine di 30giorni dalla notifica della decisione adottato dal CDD corredata di motivazione; termine che è perentorio e non può essere prorogato, sospeso o interrotto, se non in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Nel caso di specie, invece, risulta che la decisione del CDD competente sia stata notificata via PEC il 18.1.2019, mentre il ricorso il 19.2.2019, oltre quindi il termine previsto.