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13 marzo 2024 Deontologia forense
L’impugnazione della delibera COA meramente confermativa di una precedente è inammissibile
Con la sentenza n. 291 del 12 dicembre 2023, il CNF precisa che è inammissibile l'impugnazione della delibera COA priva di un carattere autonomamente lesivo in quanto meramente confermativa di una precedente delibera, quindi in difetto di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi.
di La Redazione
La vicenda trae origine da un primo provvedimento con il quale il COA di Bari cancellava l'avvocato dall'Albo per incompatibilità ai sensi dell'art. 18 L. n. 247/2012 , in quanto risultava, a seguito di una segnalazione, che lo stesso ricoprisse la carica di amministratore di società commerciale con sede a Malta, avente ad oggetto attività di import-export di materiale plastico.
Tale provvedimento veniva impugnato dall'avvocato dinanzi al CNF che dichiarava l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
In particolare, veniva evidenziato che l'avvocato aveva fatto pervenire al COA di Bari istanza di cancellazione volontaria e che, nella trasmissione dell'istanza al CNF lo stesso aveva chiaramente manifestato la volontà di rinunciare al ricorso e di tanto la decisione prendeva atto.
Con delibera il COA di Bari constatata l'estinzione del procedimento dinanzi al CNF per rinuncia dell'interessato e “confermava” il provvedimento impugnato.
Avverso tale delibera l'avvocato propone ricorso dinanzi al CNF, insistendo per ottenere la cancellazione non per incompatibilità ma su base volontaria.
Il Consiglio Nazionale Forense dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Il provvedimento impugnato con il presente ricorso è, difatti, meramente confermativo del precedente ed è stato assunto in conseguenza dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dell'avvocato.
Una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato fa una distinzione, ai fini dell'autonoma impugnabilità, «tra atti “meramente confermativi” e atti “di conferma” infatti “gli atti "meramente confermativi" sono quegli atti che, a differenza degli atti "di conferma", si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. "provvedimenti di secondo grado", essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo».
In altri termini, l'atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, ricorre «quando l'amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; esso si connota per la sola funzione di illustrare all'interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, di cui si opera un integrale richiamo. Tale condizione, quale sostanziale diniego di esercizio del riesame dell'affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, lo rende privo di spessore provvedimentale, da cui, ordinariamente, la intrinseca insuscettibilità di una sua impugnazione».
Al contrario, «l'atto di conferma in senso proprio è quello adottato all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, e, pertanto, connotato anche da una nuova motivazione».
Quindi, il provvedimento impugnato è qualificabile in termini di atto meramente confermativo e non di conferma.
Sulla questione si osserva che le motivazioni poste dal COA a base del provvedimento impugnato riguardano l'avvenuta estinzione del giudizio di impugnazione dinanzi al CNF, pertanto, non c'è stata una 3“nuova” istruttoria” né, tantomeno, una “rinnovata ponderazione degli interessi”.
Sulla questione si osserva che le motivazioni poste dal COA a base del provvedimento impugnato riguardano l'avvenuta estinzione del giudizio di impugnazione dinanzi al CNF, pertanto, non c'è stata una 3“nuova” istruttoria” né, tantomeno, una “rinnovata ponderazione degli interessi”.
Il COA ha, difatti, unicamente preso atto dell'estinzione del procedimento di impugnazione, a conferma di ciò vi è anche il fatto che il ricorso non si basa su nuovi motivi, ma si limita a riproporre una censura già formulata avverso il provvedimento del 2018.