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15 novembre 2023 Diritti reali, condominio e locazioni
Detrazioni per i canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale
L'art. 16 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) stabilisce il riconoscimento di una detrazione per contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione fiscale ha caratteristiche e importi differenti a seconda delle caratteristiche del contratto di locazione stipulato: a canone libero o concordato e in base alle caratteristiche dell'immobile.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Oggetto
Versamenti periodici effettuati al coniuge
Destinatari
- Avvocati
Aspetti generali
L'art. 16 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) stabilisce il riconoscimento di una detrazione per contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione fiscale ha caratteristiche e importi differenti a seconda delle caratteristiche del contratto di locazione stipulato: a canone libero o concordato e in base alle caratteristiche dell'immobile.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo. In particolare, la detrazione riguarda i contratti:
- a canone libero;
- a canone convenzionale;
- stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.
Cumulabilità | Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Se nel corso dell'anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365 (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.1). |
Periodo di riferimento | L'art. 16, comma 1-quinquies, del TUIR specifica che l'abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. |
Credito in caso di detrazione superiore | Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (D.M. 11 febbraio 2008). |
Ipotesi di conduttore incapiente | In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest'ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta per l'intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato D.M. del 2008 (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.4). L'incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1- bis e 1-ter dell'art. 16 del TUIR (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 10.1). |
Compatibilità della detrazione | La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all'art. 10, comma 3-bis), del TUIR per l'abitazione principale (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.1). La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 10.2) e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall'effettivo carico del canone. |
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della CALCOLO DETRAZIONE | |
300 euro | reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71. |
150 euro | reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41. |
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito). | |
DOCUMENTI DA CONSERVARE | |
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Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale
Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di 3 anni rinnovabili per altri 2, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all'ubicazione. Il 15 marzo 2017 è entrato in vigore il Decreto 16 gennaio 2017 del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, sostituendo il precedente decreto del 2002, ha specificato le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali. In virtù della modifica introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 73 del 2022 , l'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce. Oltre a ciò, in tema si osserva che:
- la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 2.3.2, e Circolare 07.06.2002 n. 48/E, risposta 1.6).
- la detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale (Circolare 29.12.1999 n. 247, risposta 1.2).
Quanto alla detrazione, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali), spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale.
CALCOLO DETRAZIONE | |
495,80 euro | reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71; |
247,90 euro | reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41. |
DOCUMENTI DA CONSERVARE | |
Contratto di locazione registrato; Contratto di locazione sottoscritto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017; Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assistito, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017 Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale; Attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale. |
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza
Ai giovani di età compresa tra i venti e trentuno anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. n. 431 del 1998 , per l'unità immobiliare, o per una porzione di essa, da destinare a propria residenza, spetta una detrazione per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta. Ad esempio:
- se il giovane compie trentuno anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d'imposta 2022;
- qualora invece stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà fruire della detrazione in questione (Circolare 01.04.2022, n.9/E, par.5).
Caratteristiche immobile | Per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge. |
Contestazione contratto | La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale. |
Requisiti per la detrazione | Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest'ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare n. 9/E del 2022, paragrafo 5). |
Aspetti temporali | Il Fisco ritiene che la detrazione in esame (peraltro già presente nell'ordinamento e da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2022) trovi applicazione anche con riferimento ai contratti in essere alla data del 31 dicembre 2021 e relativi sia all'intero immobile sia ad una porzione di esso, limitatamente alle annualità residue (Circolare 15/E 19 giugno 2023). |
CALCOLO DETRAZIONE | |
Misura percentuale del 20% | Canone di locazione fino a un massimo di euro 2.000 e non può essere inferiore a euro 991,60. Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l'immobile è stato adibito a residenza del locatario. |
Condizione reddituale | La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71. |
Limiti temporali | La detrazione compete per i primi quattro anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.1). |
DOCUMENTI DA CONSERVARE | |
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Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.2). Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1).
Residenza nel comune di lavoro | Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione. |
Distanze | Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione. I due requisiti (distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni e ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza) devono essere rispettati contestualmente. |
Limitazioni temporali | La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1). Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022. |
Contratto cointestato | In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 6). |
Trasferimento all'estero | Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all'estero per motivi di lavoro, in relazione all'annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall'art. 16 del TUIR. |
CALCOLO DETRAZIONE | |
991,60 euro | reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71; |
495,80 euro | reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41. |
DOCUMENTI DA CONSERVARE | |
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