La disciplina dell'esdebitazione del debitore incapiente, attualmente contenuta nell'art. 283 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o CCII) entrato in vigore dal 15 luglio 2022, aveva già trovato spazio all'interno della L. n. 3/2012 con l'inserimento dell'art. 14-quaterdecies ad opera del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, a decorrere dal 25 dicembre 2020. L'esdebitazione è un beneficio, che consiste nella liberazione da tutti i debiti, attribuito a una persona fisica in presenza di specifici requisiti e, a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, non costituisce uno strumento volto al risanamento dell'impresa o alla liquidazione del patrimonio. Diversamente dalla procedura di ristrutturazione dei debiti, dalla proposta di concordato minore e dalla liquidazione controllata, infatti, l'effetto esdebitativo opera non come diretta conseguenza di una procedura concorsuale, ma come beneficio di carattere eccezionale accordato al debitore direttamente ricollegato alla sussistenza di alcuni precisi requisiti stabiliti dalla legge.
Può avere accesso all'istituto dell'esdebitazione “il debitore persona fisica meritevole”, come stabilito dal primo comma dell'art. 283 CCII. La procedura è quindi riservata ai soli debitori persone fisiche in stato di sovraindebitamento...