L'omologa del concordato rappresenta da una parte la conclusione di un procedimento delineato dal Codice della Crisi in fasi e momenti, quale obiettivo ultimo di definizione dell'iniziativa dell'imprenditore accorto che ha tempestivamente chiesto di aver accesso ad uno strumento di gestione della crisi. Ma il giudizio di omologazione - con esclusivo riferimento invece allo sviluppo degli aspetti meramente contenutistici - rappresenta altresì l'inizio della concretizzazione di un accordo meramente privatistico.
I tratti che lo caratterizzano ed i requisiti di accesso, rendono – se presenti – altamente probabile l'omologa, con conseguente abnegazione dei creditori ad ogni ulteriore iniziativa che non possa essere preferita alla proposta concordataria. Salvo il diritto di opposizione, che resta, quale diritto imprescindibile, lo strumento primo di tutela dell'interesse del ceto creditorio.
Il procedimento di omologa, disciplinato all'