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5 febbraio 2021
Elezioni forensi: il limite del doppio mandato vale anche in caso di soppressione e accorpamento dell'Ordine

Nel caso in cui un Consiglio dell'Ordine venga soppresso e accorpato ad un altro, gli iscritti che avevano già svolto le funzioni di consigliere non possono candidarsi alle elezioni per il rinnovo del COA di nuova iscrizione, a causa del divieto di cui all'art. 3, L. n. 113/2017.

a cura di La Redazione
Il caso

Il protagonista della vicenda è un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati di Siena, il quale aveva proposto due reclami al Consiglio Nazionale Forense contro le elezioni in vista del rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2019 2022. Nello specifico, egli aveva impugnato la delibera con cui era stata costituita la Commissione elettorale, il relativo verbale con cui non era stata ammessa la sua candidatura e la delibera seguente con cui erano stati proclamati gli eletti.
La mancata ammissione della sua candidatura era stata giustificata con l'avvenuto superamento del limite dei due mandati consecutivi di Consigliere dell'Ordine, a causa dello svolgimento delle funzioni di consigliere e presidente presso l'Ordine degli avvocati di Montepulciano, poi soppresso e accorpato a quello di Siena.
Il CNF accoglieva il reclamo proposto dall'avvocato, annullando le elezioni e affermando che «la fusione tra due ordini forensi provoca la nascita di un diverso bacino elettorale, in conseguenza del maggior numero di aventi diritto all'elettorato attivo, del più ampio territorio di competenza e talvolta del maggior numero complessivo dei consiglieri da eleggere», aggiungendo che il limite del secondo mandato non si applica a colui che intenda candidarsi ad un ordine differente da quello a cui apparteneva precedentemente.
Avverso tale pronuncia, propongono ricorso per cassazione gli eletti e il Consiglio dell'Ordine.

Le Sezioni Unite sul limite del doppio mandato

 I ricorrenti lamentano, tra i diversi motivi di ricorso, l'avvenuta esclusione dell'applicabilità del divieto del terzo mandato consiliare consecutivo a causa dell'accorpamento dell'Ordine degli avvocati di Montepulciano con quello di Siena, avendo il CNF applicato i principi in materia di successione degli enti pubblici; inoltre, gli stessi lamentano che il CNF, avendo escluso l'applicabilità del limite del doppio mandato consecutivo, non aveva tenuto conto della ratio del divieto, volta ad evitare fenomeni di sclerotizzazione, dannosi in vista del corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza, oltre alla valorizzazione dell'eguaglianza tra i candidati.
Le Sezioni Unite non condividono le argomentazioni dei ricorrenti, affermando che il divieto oggetto dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, L. n. 113/2017, non ha nulla a che vedere con la problematica circa l'individuazione della sorte relativa ai rapporti giuridici dell'ente nel caso di soppressione dello stesso e di trasferimento delle funzioni ad altro ente. L'ineleggibilità ivi prevista, infatti, non trova fondamento nel rapporto che si costituisce tra candidato e Consiglio dell'Ordine per via della pregressa assunzione della carica di consigliere, ma nel legame tra lo stesso ed il corpo elettorale ovvero una parte di esso a seguito dello svolgimento delle relative funzioni, legame che si intensificherebbe in caso di rielezione, incidendo non solo sul versante dell'uguaglianza tra candidati ma anche sulla correttezza e sull'imparzialità nell'esercizio delle funzioni.
La finalità della norma, dunque, consiste «nell'assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli ordini, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di alterazione per effetto di rendite di posizione, nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini, potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l'esercizio della professione, nonché sull'osservanza delle regole deontologiche».

Concludendo

Per finire, le Sezioni Unite, con sentenza n. 2603/2021, affermano che l'unica interpretazione possibile della disposizione di cui si discute è quella in base alla quale «il divieto dalla stessa previsto opera anche in caso di soppressione di un consiglio dell'ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell'albo di un altro consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il consiglio dell'ordine di provenienza per il periodo previsto dalla legge la candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine di nuova iscrizione».

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