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3 marzo 2021
Super compenso avvocati: i criteri per la liquidazione giudiziale

La Cassazione fa il punto sui criteri da utilizzare nella liquidazione giudiziale del compenso spettante all'avvocato nelle controversie di valore superiore ad euro 1.500.000,00 alla stregua dei parametri sanciti dal D.M. n. 140/2012.

a cura di La Redazione

Il Tribunale di Como revocava l'ammissione del credito al passivo del fallimento di una delle due società difese in giudizio dall'attuale ricorrente, ritenendo che l'attività svolta dall'avvocato fosse già stata completamente remunerata con l'incasso di due acconti, non potendo, dunque, pretendere altro.
Avverso tale decisione, l'avvocato propone ricorso in Cassazione.
Tra i vari motivi di ricorso, il professionista critica la valutazione del Tribunale sulla quantificazione dell'aumento del suo compenso nella sola misura massima del 60 % rispetto ai compensi medi previsti dalla tabella A del D.M. n. 140/2012; inoltre, deduce l'omessa motivazione circa i criteri che hanno portato a stabilire il quantum nella misura citata.

In merito a tale doglianza, la Cassazione, con ordinanza n. 5674/2021 depositata il 2 marzo, ribadisce che il giudice ha la facoltà di aumentare o diminuire il compenso dell'avvocato rispetto ai parametri previsti dalla tabella A e, qualora il valore della controversia superi 1.500.000 euro (come nel caso di specie), lo stesso deve tenere conto, ai fini della liquidazione, del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero e dell'importanza delle questioni.
La Cassazione ritiene dunque fondata la pretesa avanzata dal ricorrente, sostenendo che ogni qualvolta venga esercitato il potere discrezionale del giudice, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità, la motivazione è doverosa e funzionale per controllare «le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa e le ragioni che ne giustifichino la misura».

Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte accoglie il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto: «La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal D.M. n. 140 del 2012 ed in relazione all'attività professionale da lui svolta nell'interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che l'operato del giudice, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.M. predetto, consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario – ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad € 1.500.000,00) – successivamente da incrementarsi, specificandone il criterio concretamente adottato, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché dal pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente».

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