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23 marzo 2021
L'amministratore di condominio revocato dall'incarico ante tempus deve essere risarcito
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 7874/2021 del 19 marzo, affermando il principio secondo cui l'amministratore, in caso di revoca dall'incarico prima della scadenza del termine, ha diritto al risarcimento dei danni, oltre al soddisfacimento di eventuali crediti.
a cura di La Redazione

Con delibera assembleare, veniva revocato l'incarico di amministratore di condominio all'attuale ricorrente.
Il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'ex amministratore contro la sentenza del Giudice di pace di Palermo nella parte in cui riconosceva all'appellante solo il saldo del compenso fino all'esaurimento del rapporto e non anche il risarcimento del danno.
L'ex amministratore di condominio propone allora ricorso in Cassazione, eccependo la falsa applicazione dell'art. 2237 c.c. in relazione al rapporto che intercorre tra Condominio ed amministratore, in quanto quest'ultimo dovrebbe essere assimilato ad un mandatario con rappresentanza e non ad un prestatore d'opera.

Sulla scorta di una consolidata giurisprudenza, la Suprema Corte ritiene che la possibilità dell'assemblea di revocare ad nutum dimostri che il rapporto tra amministratore e Condominio possa essere paragonato a quello del mandato.
Inoltre, considerando che il contratto tipico di amministrazione di condominio è disciplinato dagli artt. 1129,1130 e 1131 c.c. e che l'esercizio di tale attività non è subordinata all'iscrizione in un apposito albo o elenco, ma al possesso di determinati requisiti di professionalità ed onorabilità, la Corte conferma la natura di mandatario, e non di prestatore d'opera, dell'amministratore condominiale.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7874 del 19 marzo 2021, accoglie il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto «l'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1725, comma 1, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico».

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