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30 marzo 2021
Elezioni forensi: l'avvocato che si dimette non è rieleggibile

Il divieto di rielezione opera anche quando la seconda consiliatura sia terminata in anticipo rispetto al termine legale, potendo l'avvocato ripresentare la propria candidatura quando sia trascorsa una tornata elettorale dall'espletamento del suo secondo (seppur breve) mandato.

a cura di La Redazione

Due avvocati proponevano reclamo dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto contro la candidatura e la successiva proclamazione di due avvocati eletti, chiedendo la dichiarazione di incandidabilità o di ineleggibilità dei medesimi.
La vicenda in oggetto è del tutto peculiare, in quanto uno dei due eletti aveva svolto un primo mandato consiliare nel biennio 2011-2013, era stato successivamente rieletto per la consiliatura 2014-2018 per poi dimettersi volontariamente (anticipatamente), ripresentandosi per la tornata elettorale successiva 2019-2022.
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 17/2020, dichiarava la cessazione della materia del contendere e rigettava il reclamo.
Gli stessi legali si rivolgevano, dunque, alla Corte di Cassazione, deducendo, tra i diversi motivi, che in base alla nuova normativa il riferimento ai mandati consecutivi che danno luogo al divieto di eleggibilità non può avere eccezioni in relazione alla situazione personale dei singoli consiglieri, ove uno di essi si sia dimesso in anticipo, essendo necessario riferirsi alla durata della carica consiliare come stabilita dalla legge.

Con la sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021, le Sezioni Unite Civili dichiarano fondato il motivo di ricorso, sottolineando l'evoluzione nel tempo dell'art. 3, L. n.113/2017. In base alla formulazione originaria, tale disposizione, al comma 3, secondo periodo, recitava «La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato»; a seguito del D.L. n. 2/2019, l'art. 1 ha stabilito che «L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della Legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 31 dicembre 2012, n. 247». Tale norma è stata in seguito abrogata dall'art. 1, L. n. 12/2019 che ha al contempo sancito che «[...]ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziali anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113».

Una volta ricostruita la normativa di riferimento, le Sezioni Unite rilevano che la tesi dei ricorrenti si basa sul fatto che quello in esame costituirebbe il terzo mandato consecutivo dell'avvocato eletto, poiché frutto di un'elezione avvenuta al termine di una consiliatura nella quale veniva espletato il secondo mandato consecutivo, non avendo importanza la decisione di dimissioni anticipate e nemmeno la decorrenza di un lasso di tempo di mancato svolgimento delle funzioni di consigliere pari a quello della durata del mandato precedente.
Sulla base dell'interpretazione fornita dal CNF, la valutazione relativa alla consecutività del mandato deve essere compiuta alla luce della durata soggettiva del mandato, riferendosi dunque allo svolgimento concreto delle funzioni per il singolo consigliere, senza considerare la durata complessiva della consiliatura. Di conseguenza, sarebbe ben possibile ripresentarsi per la terza tornata elettorale, considerando il passaggio nel frattempo di un periodo di tempo pari o superiore a quello di durata del mandato precedente.

Tuttavia, le Sezioni Unite si discostano dalla suddetta interpretazione del CNF, affermando che il limite del divieto di presentazione del candidato che abbia già completato 2 mandati consecutivi deve essere inteso in senso oggettivo, evidenziando la necessità di evitare un terzo mandato da parte di chi abbia svolto le funzioni di consigliere per due anni di seguito, essendo dunque necessario attendere il decorso di una tornata elettorale dopo lo svolgimento del secondo mandato. L'unica eccezione possibile a tale divieto è costituita dal caso in cui uno dei mandati precedenti non abbia raggiunto la durata di 2 anni.
Per questa ragione, la nozione il mandato va intesa in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere si sia dimesso in anticipo rispetto alla durata stabilita per legge, non potendo perciò ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive.
Segue la cassazione della decisione in relazione ai motivi accolti e il rinvio degli atti al CNF.

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