Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
1 aprile 2021
Covid-19: i detenuti a regime speciale possono avere colloqui a distanza con i figli minori?

Palesemente privo di competenza il Tribunale dei minorenni che si pronuncia sulla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale in materia di autorizzazione dei colloqui dei detenuti. Di conseguenza, la Consulta dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla disciplina dei colloqui a distanza dei detenuti oggetto della normativa emergenziale.

a cura di La Redazione

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria sollevava questioni di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 4 D.L. n. 29/2020 e 41-bis, comma 2-quater, lett. b), terzo periodo L. n. 354/1975 con riferimento agli artt. 2, 3, 27 (comma 3), 30, 31 (comma 2), 32 e 117 (rif. Artt. 3, 8 CEDU) Cost.. Con riferimento alla prima questione, il Tribunale deduceva la mancata previsione del fatto che i colloqui a cui hanno diritto i detenuti o gli internati sottoposti a regime speciale possono essere svolti a distanza con i figli minorenni, attraverso strumenti e collegamenti a disposizione dell'amministrazione penitenziaria; la seconda questione era stata sollevata, invece, in relazione alla parte in cui non è previsto che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possano essere autorizzati a distanza con modalità audiovisive, in luogo a quelli telefonici.

Gli incidenti di costituzionalità si collocano nell'ambito di due procedimenti de potestate che hanno portato il Tribunale rimettente alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale i due detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis per delitti di stampo mafioso. Questi ultimi chiedevano al Giudice di essere autorizzati a svolgere colloqui audiovisivi a distanza con i figli tramite Skype, lamentando di non avere altro modo per avere contatti con loro a causa delle limitazioni introdotte per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ciò, secondo il Tribunale, risponderebbe certamente al preminente interesse dei minori a mantenere un rapporto affettivo con il genitore detenuto; tuttavia, l'accoglimento delle istanze sarebbe precluso a causa dell'art. 4 D.L. n. 29/2020, il quale stabilisce che dal 19 maggio 2020 al 30 giugno 2020 i colloqui con i congiunti possono svolgersi a distanza, limitando così il rischio di contagio, ma con riferimento solo ai colloqui oggetto dell'art. 18 ord. pen. e dell'art. 37 D.P.R. n. 230/2000, dunque solo per i solo detenuti in regime ordinario.

Preso atto che la norma di emergenza denunciata violerebbe nel senso precisato l'art. 3 Cost., creando una disparità di trattamento tra i figli minori dei detenuti sottoposti a regime ordinario e quelli dei detenuti sottoposti a regime speciale, nonché gli artt. 2 e 30 Cost., a causa della compressione del diritto del minore a mantenere rapporti affettivi con il genitore in stato di detenzione, e le altre norme costituzionali oggetto della questione sollevata sempre in un'ottica di tutela dell'integrità psico-fisica del minore, la Consulta dichiara l'inammissibilità delle questioni sollevate.

Con la sentenza n. 57 del 31 marzo 2021, infatti, la Corte Costituzionale ha rilevato l'assenza di competenza in tema di autorizzazione dei colloqui dei detenuti in capo al Tribunale per i minorenni investito dei procedimenti civili de potestate. Come sancito dalla legge penitenziaria, prosegue la Corte, «i colloqui dei detenuti sono autorizzati, per gli imputati fino alla sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria che procede; dopo tale sentenza e per i condannati in via definitiva, dal direttore dell'istituto, i cui provvedimenti sono suscettibili di reclamo davanti al magistrato di sorveglianza».
Infine, la Consulta evidenzia che la previsione di una competenza concorrente di due autorità differenti in relazione allo stesso provvedimento non solo rischia di portare a due provvedimenti contrastanti, ma si presenta confliggente con una logica di sistema, considerando, tra le altre cose, che la legge sull'ordinamento penitenziario è ricco di disposizioni volte a tutelare l'interesse del minori figli di detenuti.
Segue la declaratoria di inammissibilità delle questioni sollevate.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?