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13 aprile 2021
L'esonero dall'obbligo formativo per gli avvocati ultrasessantenni è retroattivo

Formazione continua avvocati: le Sezioni Unite affermano che la causa di esonero conseguente al raggiungimento del 60esimo anno di età (introdotta dalla L. n. 247/2012) si applica retroattivamente, in quanto più favorevole per l'incolpato.

a cura di La Redazione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato al quale era stata addebitata una violazione del regolamento di formazione continua adottato dallo stesso Ordine nel 2007, consistente nel non avere assolto l'obbligo formativo ivi previsto per il triennio 2008/2010.
Al termine del procedimento, il COA irrogava all'avvocato la sanzione della censura, la quale veniva successivamente rideterminata dal CNF in sede di impugnazione nella sanzione dell'avvertimento.
L'avvocato propone ricorso per cassazione deducendo, tra i diversi motivi, la violazione dell'art. 11, comma 2, L. n. 247/2012 . Secondo il ricorrente, infatti, il CNF avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la causa di esclusione della rilevanza disciplinare della mancata osservanza dell'obbligo formativo, tenendo conto che nel triennio in questione egli aveva compiuto i 60 anni di età e che, quindi, trovava applicazione l'esenzione prevista dal menzionato art. 11, il quale era già vigente al momento dell'irrogazione della sanzione.

Con la sentenza n. 9549/2021, le Sezioni Unite Civili dichiarano fondato il motivo di ricorso prospettato dall'avvocato, osservando come nel caso di specie venga in rilievo una disposizione normativa che non era ancora vigente al momento della contestazione dell'addebito disciplinare ma che avrebbe dovuto trovare immediata applicazione, avendo inciso sulla sussistenza stessa della violazione. Ciò posto, le Sezioni Unite evidenziano come la causa esonerativa introdotta dall'art. 11, comma 2, L. n. 247/2012, riguardi la questione della possibilità o meno di applicare retroattivamente la disposizione rispetto alla condotta addebitata all'avvocato sul mancato assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio 2008/2010, antecedente alla L. n. 247/2012. Inoltre, il successivo Regolamento sulla formazione continua n. 6/2014 reso dal CNF ed entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ha fissato le regole ai fini del conteggio dei crediti, ribadendo all'art. 15 che «Sono esentati dall'obbligo di formazione [] gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età».
Al fine di stabilire se il quadro normativo descritto possa applicarsi anche alle condotte precedenti alla sua entrata in vigore, le Sezioni Unite richiamano il comma 5 dell'art. 65 L. n. 247/2012 , il quale dispone che le norme oggetto del codice deontologico «si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato», concludendo per l'applicazione retroattiva delle disposizioni citate.
Il CNF avrebbe, dunque, errato nel non fare applicazione dell'art. 11 cit., poiché esso ha regolamentato in maniera innovativa e più favorevole per l'incolpato l'obbligo formativo a carico dell'avvocato.

Consegue l'accoglimento del motivo di ricorso, la cassazione della pronuncia impugnata e il rinvio degli atti al CNF, il quale avrà il compito di valutare in quale misura il sopravvenire della causa di esonero nel corso del triennio incida sui crediti minimi da conseguire nelle prime due annualità del triennio, in ossequio al seguente principio di diritto: «La causa di esonero introdotta dall'art. 11, c. 2, l. n. 31 dicembre 2012, n. 247 e conseguente al raggiungimento del sessantesimo anno di età, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato e sul connesso dovere deontologico, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza dell'obbligo di formazione continua dell'avvocato in relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in quanto trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 65, c. 5 della legge n. 247/2012, nella parte in cui prevede che Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato».

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