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14 aprile 2021
Separazione: nessun assegno diretto al figlio maggiorenne senza il sì del giudice

In tema di separazione dei coniugi, nessun accordo fra le parti può modificare la decisione del giudice sul beneficiario dell'assegno di mantenimento.

a cura di La Redazione

Il Tribunale di Padova pronunciava la separazione giudiziale di due coniugi, stabilendo in capo al marito l'obbligo di corrispondere mensilmente alla moglie un assegno di mantenimento destinato al figlio all'epoca minorenne.
Dopo un po' di tempo, l'ex moglie notificava all'ex coniuge un atto di precetto, intimandogli il pagamento del debito a titolo di arretrati nel versamento del mantenimento.
L'ex marito proponeva opposizione avverso il suddetto atto, negando la sussistenza del debito invocato e deducendo la sussistenza di un accordo contenente la previsione del versamento dell'assegno direttamente al figlio una volta divenuto maggiorenne.

Il Tribunale di Padova accoglieva il gravame; la decisione veniva impugnata dalla parte soccombente dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, la quale confermava le ragioni dell'ex moglie.
L'ex marito presenta allora ricorso in Cassazione deducendo il fatto che il Giudice non avesse tenuto conto dell'ammissione in sede di interrogatorio libero della ex moglie circa la sussistenza del menzionato accordo.
Sulla scorta di quanto affermato in sede di appello, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9700 del 13 aprile 2021, rigetta il ricorso e ribadisce che «qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non poteva avere l'effetto di autorizzare il debitore a versare l'assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che avesse modificato, su istanza di quest'ultimo, e statuizioni contenute nella sentenza di separazione».

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