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15 aprile 2021
Non è nulla ma annullabile la delibera condominiale che viola i criteri di ripartizione delle spese

Le Sezioni Unite hanno affermato che la delibera condominiale vertente sulla ripartizione delle spese è nulla solo quando modifica anche per il futuro i criteri legali.

a cura di La Redazione

Il Tribunale di Messina emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino in relazione al pagamento di una certa somma per via dei lavori di rifacimento e di impermeabilizzazione del lastrico solare dell'edificio condominiale. Tale somma veniva a lui ingiunta con deliberazione assembleare nella misura di cui all'art. 1126 c.c., che pone un terzo delle spese a carico dei condomini che hanno l'uso esclusivo della cosa e due terzi a carico degli altri. Il condomino proponeva opposizione contro il suddetto decreto ingiuntivo, lamentando il fatto che nessuna delle deliberazioni assembleari poste a suo fondamento avrebbe disposto una tale ripartizione delle spese in base al criterio di cui alla norma citata; egli, inoltre, deduceva che la deliberazione assembleare di cui si parlava nel decreto ingiuntivo era stata affetta da nullità per via della mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.
Il Tribunale di Messina rigettava l'opposizione e in seguito anche la Corte d'Appello.
A questo punto, il condomino si rivolge alla Suprema Corte, la quale rimette la trattazione del caso alle Sezioni Unite, considerando come le questioni della nullità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini e dell'estensione dell'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai fini della riscossione di oneri condominiali fossero state oggetto di pronunce discordanti nel corso del tempo.

Con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, le Sezioni Unite Civili rigettano il ricorso proposto dal condomino, enunciando i seguenti principi di diritto:
«Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione»;
«Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice».

Inoltre, le Sezioni Unite hanno pronunciato tali nuovi principi:
«In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico dando luogo, in questo secondo caso, ad un difetto assoluto di attribuzioni e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e lazione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ.»;
«In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario; sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.».

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