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19 aprile 2021
Separazione coniugale: il compenso relativo al procedimento incidentale va liquidato in via autonoma
La Corte d'Appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3 c.p.c., non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale.
a cura di La Redazione

Il Tribunale di Grosseto liquidava il compenso dovuto ad un avvocato per aver prestato la propria attività professionale in un giudizio di separazione personale, includendovi anche quello relativo ai procedimenti incidentali.
A seguito del rigetto dell'opposizione proposta in sede di gravame dall'avvocato, quest'ultimo decide di proporre ricorso in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in quanto il Giudice avrebbe dovuto liquidare il compenso riferito ai procedimentiincidentali separatamente rispetto a quello riconosciutogli per la fase istruttoria.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10195 del 16 aprile 2021, ribadisce il principio secondo cui «nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi la Corte d'Appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio».
Pertanto il Tribunale, investito del potere di liquidare le spese relative ai procedimenti incidentali, deve operare in tal senso prevedendo un compenso autonomo rispetto al giudizio principale.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie la censura in esame e, in relazione alla medesima, cassa la decisione e rinvia gli atti al Tribunale di Grosseto.

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