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21 aprile 2021
Le spese per il cappotto termico vanno ripartite tra tutti i condomini

L'intervento finalizzato alla realizzazione del cappotto termico di un edificio condominiale va ricompreso tra quelli destinati al vantaggio comune e goduti dall'intera collettività condominiale, pertanto le spese ad esso relative devono essere sostenute da tutti i condomini.

a cura di La Redazione

La Corte d'Appello di Trento confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva respinto le domande proposte dagli attuali ricorrenti nei confronti del Condominio, le quali erano volte all'impugnazione delle delibere assembleari con cui erano state ripartite le spese straordinarie sostenute per la coibentazione dell'immobile condominiale.
Contro tale decisione, i ricorrenti si rivolgevano alla Corte di Cassazione, deducendo, tra i diversi motivi, il fatto che i lavori eseguiti per la realizzazione del cappotto di coibentazione consistessero in innovazioni gravose e voluttuarie, le cui spese dovevano ripartirsi exart. 1121 c.c..

Con l'ordinanza n. 10371 del 20 aprile 2021, la Suprema Corte dichiara il suddetto motivo di ricorso inammissibile, confermando l'assunto del Giudice di seconde cure in base al quale «i lavori di coibentazione eseguiti permettono un risparmio energetico che compensa l'investimento iniziale e producono un costo parzialmente detraibile fiscalmente», non potendo qualificarsi come interventi di innovazione gravosa e/o voluttuaria ai sensi dell'art. 1121 c.c..
A tal proposito, gli Ermellini ribadiscono che si intendono voluttuarie quelle innovazioni, per le quali è consentito al singolo condomino di sottrarsi alla relativa spesa, che incidono sull'entità sostanziale ovvero sulla destinazione della cosa comune che sono tuttavia prive di un'utilità oggettiva; si considerano, invece, gravose, quelle innovazioni caratterizzate da notevole onerosità rispetto alle condizioni particolari e all'importanza dell'edificio.
Venendo al caso in oggetto, la realizzazione di un cappotto termico sulle superfici esterne del condominio, poiché finalizzate al miglioramento della sua efficienza energetica, non dà luogo ad un'opera che possa considerarsi suscettibile di un utilizzo separato, né, una volta eseguita, configura una cosa che è destinata a servire i condomini in misura differenziata, in modo tale da poterne ripartire le spese a seconda dell'utilizzo individuale.
Ciò si spiega in quanto il suddetto cappotto è volto alla coibentazione del fabbricato in funzione di protezione dagli agenti termici, trattandosi, dunque, di un intervento a vantaggio comune di cui gode l'intera collettività condominiale. Da ciò deriva che, qualora la realizzazione del cappotto termico sia stata deliberata dall'assemblea, trova applicazione l'art. 1123, comma 1, c.c., per cui le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ognuno.
Ciò considerato, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

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