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19 aprile 2021
Sanzioni disciplinari: quando l'avvocato può adire la Cassazione?

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale le decisioni del CNF sono impugnabili di fronte alle Sezioni Unite soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

a cura di La Redazione

Il CNF, riformando il provvedimento emesso dal COA di Padova che aveva irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione, comminava al medesimo la minore sanzione della censura in quanto, «pur avendo fissato un incontro - asseritamente per transigere una controversia concernente la restituzione di documenti in possesso degli esponenti - aveva, di nascosto dalle controparti, allertato le forze dell'ordine, paventando una estorsione in danno della propria cliente».
L'attuale ricorrente impugna il suddetto provvedimento, deducendo che il CNF avrebbe errato nell'applicare l'art. 65 della legge n. 247/2012 alla fattispecie in esame, posto che lo stesso «mira a contemperare le esigenze di difesa dell'assistito con il rispetto della libertà di determinazione della controparte».

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza, con sentenza n. 10106 del 23 marzo 2021 rigettano il ricorso presentato dall'avvocato, ribadendo il seguente principio di diritto: «Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 R.D.L. n. 1578/1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito».

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