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15 aprile 2021
Non è automatica la revoca della condizionale se il non abbiente dimostra l'assoluta impossibilità a versare la provvisionale

Nessuna revoca automatica della sospensione condizionale della pena se l'imputato dimostra l'assoluta impossibilità e l'estrema difficoltà ad adempiere all'obbligo di pagamento della provvisionale.

a cura di La Redazione

La vicenda inizia con la revoca, da parte dei Giudici di secondo grado di Milano, della sospensione condizionale della pena nei confronti dell'attuale ricorrente, per via del mancato adempimento dell'obbligo al pagamento della provvisionale in favore delle parti civili a cui era stato subordinato l'accesso al beneficio.
Avverso tale decisione, l'imputato propone ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che i Giudici non avessero valutato la sua richiesta di rateizzare il debito verso le parti civili, tenendo conto della difficile situazione economica in cui egli si trovava a causa della situazione emergenziale conseguente alla diffusione del Covid-19 e sostenendo che egli non avesse prodotto prove sufficienti a sostegno della sua effettiva indisponibilità ad adempiere.

Con la sentenza n. 13974 del 14 aprile 2021, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dall'imputato e annulla l'ordinanza impugnata, rinviando gli atti alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio.
Nelle sue argomentazioni, la Corte di Cassazione ritiene che, nonostante sia stata allegata la certificazione ISEE dei redditi percepiti dal ricorrente nel periodo in cui avrebbe dovuto adempiere, «nessuna considerazione è stata dedicata dal Giudice dell'esecuzione alla produzione documentale della difesa».
In assenza di una simile valutazione, la Cassazione reputa che il provvedimento non rispetti i principi di diritto precedentemente espressi dalla stessa Corte, secondo i quali «l'inosservanza dell'obbligo, cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena (…) non comporta la revoca automatica del beneficio, poiché è riconosciuta al soggetto interessato, in sede di esecuzione, la possibilità di allegare l'assoluta impossibilità e l'estrema difficoltà dell'adempimento, mentre compete al giudice di verificare l'attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa dedotta».

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