Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
21 aprile 2021
L'interruzione del giudizio per morte del difensore deve essere comunicata alla parte personalmente

Il CGA per la Regione siciliana afferma che l'ordinanza con cui è disposta l'interruzione del processo per morte del difensore deve essere comunicata personalmente alla parte, affinché essa possa provvedere a sanare il vulnus che ha subito la difesa tecnica.

a cura di La Redazione

La società ricorrente si rivolge al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per chiedere l'annullamento della decisione emessa dal TAR Sicilia con cui era stato rigettato il ricorso proposto per l'annullamento di una informativa antimafia interdittiva emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Palermo e di una determina dirigenziale emessa dal Comune.

Nelle more del giudizio, veniva depositato apposito atto con cui si comunicava il decesso del difensore della società.
Per tale ragione, il CGA, con ordinanza n. 351 del 20 aprile 2021, non può che dare atto dell'avvenuta interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 ss. c.p.c.. Peraltro, il Consiglio si sofferma su tale ultima disposizione, evidenziando che essa mira a tutelare il diritto di difesa, limitando le conseguenze negative in relazione alla sopravvenuta assenza di continuità della difesa. L'interruzione del processo, infatti, permette alla parte di provvedere a dotarsi della difesa tecnica, evitando la produzione di eventuali effetti processuali pregiudizievoli.
A tal fine, la comunicazione alla parte personalmente si impone qualora essa si sia costituita in giudizio a mezzo del difensore poi deceduto, poiché se la comunicazione fosse trasmessa presso quest'ultimo, la parte potrebbe non averne conoscenza.
Dunque, «Il provvedimento che dispone l'interruzione del processo deve essere […] comunicato anche alla parte personalmente, affinché la stessa sia messa in condizione di sanare il vulnus che ha subito la difesa tecnica».

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?