Gli insegnanti si accorgevano che il minore era stato aggredito nei bagni scolastici durante la ricreazione ben 45 minuti dopo. Condannato a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale il Ministero.
L'attore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza il MIUR ai fini della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio minore a seguito di un'aggressione avvenuta a scuola.
Nello specifico, la vittima, avente 10 anni di età, subiva la suddetta aggressione durante la ricreazione presso i bagni della scuola, ad opera di un coetaneo. Fattore determinante è stato il lasso di tempo trascorso prima che l'insegnante si accorgesse dell'accaduto: ben 45 minuti, periodo durante il quale il piccolo sarebbe rimasto solo nel luogo dell'aggressione. In tal senso, non solo gli insegnanti non avrebbero vigilato, ma non avrebbero neppure prontamente avvisato i genitori della vittima allorquando lo trovarono in bagno con evidenti ecchimosi e graffi.
Si costituiva in giudizio il Ministero, contestando unicamente il difetto di legittimazione passiva e affermando che un'eventuale responsabilità dell'accaduto dovesse addebitarsi all'Istituto ovvero ai genitori dell'aggressore.
Con la sentenza n. 380 del 12 aprile 2021, il Tribunale di Potenza accoglie la domanda proposta dal genitore della vittima con l'ulteriore applicazione d'ufficio dell'
Andando con ordine, il Tribunale disattende innanzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero, affermando che in base a consolidata giurisprudenza, in ambito di amministrazione statale scolastica, il legittimato passivo per le azioni di responsabilità dovute a condotte di alunni e docenti poste in essere durante l'orario scolastico è esclusivamente il Ministero.
Ciò posto, il Tribunale rileva che il caso in esame è riconducibile alla disciplina oggetto dell'
In relazione alla quantificazione del danno patrimoniale risarcibile, il CTU ha accertato e stimato un danno emergente pari a 4400euro per spese odontoiatriche che il minore ha sostenuto e che dovrà sostenere per le future terapie.
Quanto, invece, al danno non patrimoniale, il Tribunale ritiene che il MIUR debba risarcire tanto il danno biologico quanto quello morale. Il primo per via dei danni provati da lesione all'integrità psico-fisica; il secondo a causa dello stato d'animo di sofferenza interiore patito dal minore che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della sua vita e che sono frutto delle «intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto», tenuto conto che la vittima si è trovata per ben 45 minuti da sola senza fare rientro in classe e che al momento dei fatti aveva solo 10 anni, età in cui i rapporti sociali nell'ambiente che si frequenta assumono fondamentale rilevanza.
Ai fini della quantificazione del danno, il Tribunale di Potenza ha utilizzato le tabelle di Milano, condannando il Ministero al pagamento della somma complessiva di 6697,25euro a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. A ciò si aggiunge la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali e di un'ulteriore somma determinata equitativamente in euro 1000 exart. 96, comma 3, c.p.c..
Tribunale di Potenza, sez. Civile, sentenza (ud. 7 aprile 2021) 12 aprile 2021, n. 380
Svolgimento del processo
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dallart. 132 c.p.c. come novellato dallart. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 26.05.2010, ritualmente notificato, ....evocava in giudizio dinanzi allintestato Tribunale il MIUR per sentirlo condannare al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio minore ... () in seguito allaggressione avvenuta durante lorario scolastico il 28.02.2008 ad opera di altro allievo.
Argomentava che laggressione sarebbe avvenuta a causa del mancato controllo/sorveglianza da parte del personale docente e/o non docente dellIstituto comprensivo (). In particolare, il ...lamentava il fatto che gli insegnanti non solo non avrebbero vigilato, ma non avrebbero prontamente avvisato i genitori dellaccaduto. Inoltre, il personale scolastico si sarebbe avveduto dellaccaduto con notevole ritardo, ossia dopo ben 45 minuti dalla fine della ricreazione, allorquando il docente, non vedendo rientrare in classe () lo cercava e lo trovava con evidenti ecchimosi e graffi.
I genitori, appreso il fatto solo al momento delluscita dei ragazzi da scuola al termine dellorario delle lezioni, denunciavano laccaduto alle competenti autorità e provvedevano a far refertare presso il P.S. di Melfi le lesioni riportate dal minore.
Si costituiva il MIUR contestando unicamente il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che a mente del D.P.R.275/99 leventuale responsabilità dellaccaduto dovesse addebitarsi allIstituto () ovvero, ex art. 2047 c.c., ai genitori dellallievo autore dellaggressione per carente educazione del proprio figlio.
Nel corso dellistruttoria veniva espletata prova per testi e disposta una consulenza medico-legale.
La causa, caratterizzata da lunghi periodi di stanca dovuti essenzialmente allavvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia, veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni ed infine introitata per la decisione cui seguiva il deposito di comparsa conclusionale attorea nei concessi termini di cui allart. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
La domanda è fondata e va accolta con ulteriore applicazione ex officio dellart. 96 comma 3 c.p.c.
1. Ricostruzione dellaccaduto
1.1. Lesposizione dei fatti, così come essi realmente succedutisi e comprovati nel corso dellistruttoria espletata, potrà meglio specificare le argomentazioni poste a fondamento della decisione.
Non può essere messo in discussione il fatto storico, ossia che lallievo ... () di anni 10, durante lorario scolastico, sia stato vittima di unaggressione da parte di altro discente . XXX frequentante unaltra classe dello stesso istituto distruzione.
Di tanto ne sono prova inconfutabile le dichiarazioni dei testi escussi, i quali tutti hanno confermato che il minore ...sia stato picchiato da () In particolare, la circostanza è stata confermata personalmente dallaggressore allIns. .......(vds ud. del 07.12.2011). Altro elemento da cui trarre la veridicità della vicenda è costituita dalla deposizione della teste yyyy, che ha riferito del racconto della figlia frequentante la stessa classe della vittima (vds ud. cit).
Deve darsi per acclarato, quindi, che:
a) Il giorno 20.02.2008, presso i bagni dellIstituto ......................, durante lora di ricreazione il piccolo ...XXX sia stato vittima di unaggressione;
b) Autore dellaggressione sia stato il coetaneo ();
c) Al momento del fatto non era presente né il personale docente né il personale ausiliario non docente;
d) Dellepisodio si è venuti a conoscenza solo dopo 45 minuti circa, allorquando lIns. (), avvisata da altri bambini che il ...era in bagno e perdeva sangue perché si era scontrato con (), riportava il ...nella sua classe;
e) Nessuno ha avvisato nellimmediatezza i genitori della vittima, nonostante lallievo presentasse visibili lesioni al viso;
f) Il piccolo XXX è tornato a frequentare la scuola dopo alcuni giorni dallaggressione (teste ()).
Questi i fatti, siccome incontestati ed acclarati nel corso dellistruttoria.
2- - Legittimazione passiva
Preliminarmente deve essere disattesa leccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero convenuto.
Per giurisprudenza unanime e consolidata, nellambito dellamministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante lorario scolastico è unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e lautonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al M.I.U.R., gli effetti dei loro atti.
Dette amministrazioni scolastiche agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato onde, essendo riferibili direttamente al Ministero gli atti posti in essere dal personale (docente e non docente), nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il Ministero e non lIstituto. Ciò, in quanto il D.P.R. n. 275/99 ha conferito loro autonomia gestionale e amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato.
E stato infatti condivisibilmente affermato che il personale docente degli istituti statali di istruzione che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nellorganizzazione statale, si trova in rapporto organico con lAmministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia gestionale e amministrativa; pertanto, essendo riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione e non ai singoli istituti gli atti, anche illeciti, posti in essere dal personale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando del personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dellistituto (cfr Cass. SS.UU. n. 9346/2002; Cass. n. 19158/2012; n. 10042/2006; n. 2839/2005; n. 27246/2008; n. 6372/2011).
3. An debeatur
3.1. La fattispecie sottoposta al vaglio dellodierno giudicante trova compiuta disciplina nellart. 2048 comma 2 c.c. che testualmente recita: I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Trattasi di tutta evidenza di una ipotesi di responsabilità presuntiva ed oggettiva, con la conseguenza che incombe allamministrazione scolastica rispondere del fatto illecito commesso dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza; e di tale responsabilità speciale (trattandosi di regola che fa eccezione alla regola generale posta allarticolo 2043 c.c.) ex articolo 2048, comma 3, c.c., si libera soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto (c.d. responsabilità aggravata). In buona sostanza, è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, e cioè dellinevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, da allegare e provare in relazione al caso concreto (vds Cass. n. 8811/20; Cass. 10/4/2019, n. 9983; Cass., 8/4/2016, n. 6444; Cass., 14/10/2003, n. 15321).
3.2. Applicando i suddetti principi al caso di specie, è di tutta evidenza che la responsabilità debba essere ascritta esclusivamente a colpa dellamministrazione scolastica la quale non ha fornito la prova liberatoria consistente nella dimostrazione che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea a impedire il fatto. E ciò, per la semplice ed evidente ragione che nessuno dei preposti (id est: insegnanti e/o personale non docente) ha saputo riferire dellaccaduto. E pacifico, infatti, che lalunno sia stato autorizzato a recarsi da solo nei bagni dellistituto senza che linsegnante provvedesse ad accompagnarlo o si sia premurato di verificare che il minore entrasse nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o altro insegnante).
Pertanto, si può ritenere che, in difetto di prova contraria, il comportamento omissivo del convenuto abbia occasionato al minore ...danni patrimoniali e non patrimoniali che dovranno essere liquidati se e nella misura in cui essi siano stati dallattore allegati e provati.
4. Quantum debeatur
4.1. Danno patrimoniale Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il CTU dott. Cocina- (vds relazione in atti) il cui operato va esente da critiche che ne possano minare lattendibilità, essendo stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica.
Relativamente al danno patrimoniale il CTU, recependo le osservazioni del CT di parte attrice (peraltro neanche specificamente contestate da controparte), ha accertato e stimato un danno emergente per un importo pari ad 4.400,00, per spese odontoiatriche che il minore ha sostenuto e dovrà sostenere per le terapie e cure occasionati dalla lesione degli incisivi inferiori.
4.2. Danno non patrimoniale
Va risarcito anche il danno non patrimoniale nei termini di cui appresso.
I criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale sono oggetto di annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale anche se la S.C. sembra aver messo il punto con il noto decalogo di cui allordinanza n. 7513/18 (tuttavia, successivamente arricchita da altri arresti).
Il Tribunale, pertanto, riportandosi e condividendo le argomentazioni di cui a Cass. civ., sez. III, Ord., 27 marzo 2018, n. 7513, concentrerà lesame sulla liquidazione delle singole voci di danno non patrimoniale, allinterno della unitaria categoria della quale si possono elencare segnatamente: il danno biologico, eventual- mente personalizzato, e il danno morale.
4.2.1. Danno biologico
Risultano provati i danni da lesione allintegrità psico-fisica.
Facendo riferimento alla disposta CTU il nominato consulente, esaminando il periziato, ha rilevato lesioni minime e segnatamente ha accertato a titolo di danno biologico una invalidità permanente pari al 1%, una I.T.P. al 75% di giorni 7 ed una I.T.P. al 50% di ulteriori giorni 7 (vds relazione CTU in atti).
4.2.2 Personalizzazione
A parere del Tribunale non vi sono i presupposti e condizioni per la personalizzazione del danno.
La personalizzazione del danno, non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima e consistono in circostanze eccezionali, specifiche e diverse da quelle che invece ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare standard del danno.
Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna unattività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, eccezionali e peculiari.
Conseguentemente, non può esser considerata personalizzante limpossibilità per la vittima a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, che è già ricompresa nellambito delle conseguenze ordinarie del danno biologico (mentre lincapacità lavorativa specifica viene eventualmente liquidata a titolo di danno patrimoniale). (cfr. Cass. n. 7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).
Vale sottolineare come la S.C., nellaffermare il principio per il quale il danno biologico è il danno dinamico-relazionale (vds Cass. ord. 7513/18 cit.), ha più volte statuito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di attendere alle ordinarie attività, come pure di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze (e perciò non idonee ad applicare la personalizzazione) delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026). Lesempio di scuola, per chiarire il concetto, è rappresentato dalla frattura carpale (di un dito) della mano, che dovrà considerarsi personalizzante ove la vittima sia un pianista e non personalizzante qualora il danneggiato svolga altra attività.
Daltro canto, se limpossibilità di compiere attività fisica come conseguenza ordinaria della lesione grave non dà diritto alla personalizzazione, a maggior ragione la stessa deve escludersi per le lesioni di lieve entità. Utilizzare in detti casi la personalizzazione si traduce nel liquidare due volte lo stesso danno: prima, come pregiudizio alla salute e, poi, a titolo di personalizzazione, ma in assenza delle circostanze eccezionali e specifiche che la giustificano (in tal senso, cfr Cass. 25164/20).
Precisando che queste ultime non sono state neanche allegate dallattore, si può concludere che sia da escludere che si debba procedere alla personalizzazione, in quanto si ritiene che listante abbia subito e patito conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe.
Non può pertanto riconoscersi alcuna personalizzazione del danno.
4.2.3 Danno morale
Va altresì risarcito il danno morale.
Con diversi arresti la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul delicato argomento del risarcimento del danno alla salute, ribadisce, il principio secondo cui la voce di danno morale è autonoma e non compresa nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, quindi, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione, e detta le regole precise per la sua liquidazione. (ex multis Cass. n. 7024/2020, n. 25164/20, 910/2018, n. 7513/2018 cit. e n. 28989/2019).
Trova, quindi, definitiva conferma, giurisprudenziale e normativa il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico: il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato danimo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Lautonomia del danno morale è da leggersi nella più grande fenomenologia del danno non patrimoniale al bene salute. La sofferenza conseguente alla lesione del bene salute, infatti, può essere declinata in due differenti contenuti: quella fisica e della vita di relazione e quella interiore intesa come dolore, la vergogna, la paura, la disistima, la disperazione.
Trattasi, in altre parole, di un disagio psicologico che non si traduce quindi nella compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ma comporta comunque intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto, e rilevanti strategie di adattamento (il cui accertamento non può in ogni caso essere devoluto al CTU).
Tuttavia, come per la personalizzazione del danno biologico, il danno morale necessita di prova anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. 21970/20 con richiami a n. 11212/19 e n. 1640/20).
Il Tribunale evidenzia la peculiarità del caso di specie e terrà conto di alcuni elementi fattuali da cui trarre la prova presuntiva del danno morale equitativamente risarcibile.
Non può infatti non tenersi conto che il minore sia stato per ben 45 minuti circa da solo senza far rientro in classe; ciò è indice di quel turbamento danimo, del dolore interiore, della vergogna di farsi vedere dallinsegnante e dagli amici di classe nella particolare condizione di sconfitto ed umiliato dalla disputa avuta con altro coetaneo.
Allo stesso modo non è da sottovalutare che il ...abbia ripreso la frequentazione dellIstituto scolastico dopo diversi giorni. Tale circostanza, accompagnata dalla verosimile intenzione di voler cambiare definitivamente scuola, depone per la sussistenza di quel disagio e disistima che ha accompagnato il minore nei giorni immediatamente successivi allaggressione.
Non meno influente, ai fini della verifica della sussistenza dei criteri presuntivi, è la circostanza che il minore al momento dellaccaduto era nel pieno della età (10 anni) evolutiva, in cui i rapporti sociali nellambiente che si frequenta assumono particolare rilevanza. Deve osservarsi che letà (pre)adolescenziale è connotata da peculiare fragilità soprattutto nellambiente scolastico e nei rapporti esterni di frequentazione tra coetanei, in quanto proprio in quella fase evolutiva i bambini tendono caratterialmente a prevalere sullaltro, sino ad instaurare una sorta di competizione caratteriale e fisica tra i consociati che talvolta sfocia in fenomeni di bullismo; situazione che il ...aveva tutte le ragioni potesse prendere piede in suo danno.
Sulla scorta delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene provato e risarcibile anche il danno morale.
5. - Criteri di liquidazione
5.1. Il Tribunale osserva che possono utilizzarsi, come di consueto, le tabelle milanesi di cui, tuttavia, bisogna far buon governo in ossequio ai principi recentemente chiariti dalla S.C.
Segnatamente, Cass. ord. 25164/20 ha precisato alcuni criteri per la risarcibilità del danno non patrimoniale considerando erronee le tabelle di Milano allorché prevedono (recte: prevedevano) una somma complessiva per il danno alla salute e il danno morale.
La Corte milanese, successivamente a tale pronuncia, è intervenuta a modificare la grafica delle suddette tabelle specificando che la maggiorazione del valore-punto a titolo di danno morale è calcolata in misura standard nel 25% sul valore-punto del danno biologico e che tale ultima voce può essere ulteriormente maggiorata per personalizzazione fino al 50%. (per completezza, si consulti la relazione dellOsservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 08-10.03.2021, trasmessa al Tribunale di Milano con le allegate tabelle).
5.2. In ogni caso, dovendosi liquidare anche il danno morale ed applicando i suddetti parametri al danno in concreto risarcibile allattore, avremo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021 (vds) |
|
Età del danneggiato alla data della guarigione clinica |
10 ANNI |
Percentuale di invalidità permanente |
1% |
Punto base danno biologico |
1.198,76 |
Incremento per sofferenza interiore (+ 25%) |
299,69 |
Incremento per personalizzazione (max 50%) |
non riconosciuto |
Danno risarcibile (biologico permanente demoltiplicato) |
1.431,00 |
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% |
7 |
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% |
7 |
Punto base I.T.T. |
99,00 |
Invalidità temporanea parziale al 75% |
519,75 |
Invalidità temporanea parziale al 50% |
346,50 |
Totale danno biologico temporaneo |
866,25 |
TOTALE GENERALE (non personalizzato): |
2.297,25 |
Complessivamente, quindi, il MIUR dovrà essere condannato al pagamento in favore dellattore della complessiva somma di 6.697,25 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. A questo importo, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al soddisfo (cfr Sent. Cass., ss.uu., n. 1712/1995).
3. - Spese
3.1. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dellacconto anticipato al CTU ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione tra 5.000,00 ed 26.000,00. 3.2. Va posto a carico del convenuto soccombente anche il pagamento dei compensi al CTU, come liquidati da contestuale e separato decreto.
3.3. Discorso a parte merita lulteriore condanna in via equitativa che il Tribunale statuisce a carico del Ministero convenuto, ai sensi e per gli effetti dellart. 96 comma 3 c.p.c.
La norma in questione può infatti essere applicata ove il giudice ritenga sanzionabile labuso dello strumento processuale, ossia nel caso in cui un soggetto agisca o, come nella specie, resista in giudizio pur essendo consapevole della infondatezza delle proprie pretese, con pregiudizio sia per la controparte che per il buon andamento della giustizia.
La difesa del MIUR si è manifestata unicamente con leccezione di rito circa il difetto di legittimazione passiva; eccezione del tutto dilatoria, superata da decenni di univoca giurisprudenza contraria alla tesi sostenuta dal convenuto e da questi ben nota per la serialità ultradecennale delle questioni trattate.
Non vi è stata alcuna richiesta di mezzi istruttori (neanche di essere abilitato a prova contraria), nessun accenno al merito della controversia; né in ordine allan né circa il quantum debeatur né, infine, alla possibilità di formulare una offerta transattiva, anche minima, tenuto conto delle incontestabili evidenze probatorie.
In concreto, a parere del Tribunale il comportamento processuale del MIUR integra un abuso dello strumento processuale che prescinde dall'accertamento dellelemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale abuso del processo e cioè aver agito o resistito pretestuosamente non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura, di derivazione statunitense, dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017).
Da ultimo anche Cass. 3/10/2019 n. 24649 ha ritenuto applicabile lart. 96 comma 3 c.p.c. per chi ha agito o resistito con la coscienza della infondatezza dellazione o eccezione o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione.
La stessa giurisprudenza di merito, ha di recente ritenuto applicabile lart. 96 u.c. c.p.c., a quelle condotte collegabili ad una negligenza tale da causare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali (Trib. Roma 20/12/2018) e contrarie al principio di lealtà in giudizio, che creano nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e spesso, da necessità impellenti o urgenza con la conseguenza che il perseguimento degli interessi pubblicistici che la norma mira a realizzare, fa sì che la condanna ai sensi della citata disposizione è attivabile dufficio senza la richiesta della parte e senza che questultima dimostri di aver subito un danno.... (Trib. Velletri 20/12/2018).
Il criterio di liquidazione della somma risarcibile è necessariamente equitativo e questo Tribunale ritiene di poterlo ancorare a quello ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Corte Cost. n. 139 del 6 giugno 2019) la quale, anche di recente, ha appunto precisato che il terzo comma dellart. 96 cod. proc. civ., rinviando allequità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (cfr Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Conclusivamente, il MIUR va condannato al pagamento in favore dellattore dellulteriore somma determinata equitativamente in 1.000,00.
P.T.M.
Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da ..., nella sua spiegata qualità, nei confronti del MIUR, nella causa iscritta al R.G. n. così provvede:
i) Accoglie nei termini di cui in parte motiva la domanda proposta da ... e, per leffetto:
ii) Condanna il MIUR Ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca (già Ministero della Pubblica Istruzione)- a risarcire e pagare a ..., in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore ...(), la complessiva somma di 6.697,25 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al soddisfo;
iii) Condanna altresì il MIUR al pagamento in favore dellattore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi 3.224,54 di cui 2.738,00 per compensi ed 486,54 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti;
iv) Condanna, infine, il MIUR al pagamento in favore dellattore, della ulteriore somma determinata equitativamente in 1.000,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Respinte o assorbite ulteriori domande.