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13 aprile 2021
Bullismo a scuola: MIUR condannato a risarcire i danni

Gli insegnanti si accorgevano che il minore era stato aggredito nei bagni scolastici durante la ricreazione ben 45 minuti dopo. Condannato a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale il Ministero.

a cura di La Redazione

L'attore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza il MIUR ai fini della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio minore a seguito di un'aggressione avvenuta a scuola.
Nello specifico, la vittima, avente 10 anni di età, subiva la suddetta aggressione durante la ricreazione presso i bagni della scuola, ad opera di un coetaneo. Fattore determinante è stato il lasso di tempo trascorso prima che l'insegnante si accorgesse dell'accaduto: ben 45 minuti, periodo durante il quale il piccolo sarebbe rimasto solo nel luogo dell'aggressione. In tal senso, non solo gli insegnanti non avrebbero vigilato, ma non avrebbero neppure prontamente avvisato i genitori della vittima allorquando lo trovarono in bagno con evidenti ecchimosi e graffi.
Si costituiva in giudizio il Ministero, contestando unicamente il difetto di legittimazione passiva e affermando che un'eventuale responsabilità dell'accaduto dovesse addebitarsi all'Istituto ovvero ai genitori dell'aggressore.

Con la sentenza n. 380 del 12 aprile 2021, il Tribunale di Potenza accoglie la domanda proposta dal genitore della vittima con l'ulteriore applicazione d'ufficio dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Andando con ordine, il Tribunale disattende innanzitutto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero, affermando che in base a consolidata giurisprudenza, in ambito di amministrazione statale scolastica, il legittimato passivo per le azioni di responsabilità dovute a condotte di alunni e docenti poste in essere durante l'orario scolastico è esclusivamente il Ministero.
Ciò posto, il Tribunale rileva che il caso in esame è riconducibile alla disciplina oggetto dell'art. 2048, comma 2, c.c., trattandosi di un'ipotesi di responsabilità presuntiva ed oggettiva da cui deriva che incombe all'amministrazione scolastica rispondere del fatto illecito commesso in danno di allievi minori sottoposti alla sua vigilanza, liberandosi da tale responsabilità solo dimostrando di non avere potuto impedire il fatto, prova che nel caso di specie non è stata fornita.

In relazione alla quantificazione del danno patrimoniale risarcibile, il CTU ha accertato e stimato un danno emergente pari a 4400euro per spese odontoiatriche che il minore ha sostenuto e che dovrà sostenere per le future terapie.
Quanto, invece, al danno non patrimoniale, il Tribunale ritiene che il MIUR debba risarcire tanto il danno biologico quanto quello morale. Il primo per via dei danni provati da lesione all'integrità psico-fisica; il secondo a causa dello stato d'animo di sofferenza interiore patito dal minore che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della sua vita e che sono frutto delle «intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto», tenuto conto che la vittima si è trovata per ben 45 minuti da sola senza fare rientro in classe e che al momento dei fatti aveva solo 10 anni, età in cui i rapporti sociali nell'ambiente che si frequenta assumono fondamentale rilevanza.
Ai fini della quantificazione del danno, il Tribunale di Potenza ha utilizzato le tabelle di Milano, condannando il Ministero al pagamento della somma complessiva di 6697,25euro a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. A ciò si aggiunge la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali e di un'ulteriore somma determinata equitativamente in euro 1000 exart. 96, comma 3, c.p.c..

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