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19 aprile 2021
La revoca della patente disposta con sentenza irrevocabile ha natura sostanzialmente penale

La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 30, comma 4, L. n. 87/1953, «in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile» ai sensi del comma 2 dell'art. 222 c.d.s..

a cura di La Redazione

Il GIP presso il Tribunale di Milano veniva investito, in qualità di giudice dell'esecuzione, della richiesta di rideterminazione della pena inflitta al condannato con sentenza divenuta irrevocabile. Quest'ultima aveva inflitto al ricorrente, per il delitto di omicidio stradale, oltre alla pena richiesta dalle parti e condizionalmente sospesa di un anno e 6 mesi di reclusione, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222, comma 2, D. Lgs. n. 285/1992. Il condannato chiedeva la revoca di tale sanzione amministrativa sulla base della sentenza n. 88/2019, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la suddetta disposizione «nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

Il GIP sollevava, dunque, questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 30, comma 4, L. n. 87/1953 («Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale») nella parte in cui non estende la disposizione anche alle sanzioni amministrative che assumono sostanzialmente natura penale ai sensi della CEDU, in violazione degli artt. 25, comma 2, 35, 41, 117 (in relazione agli artt. 6 e 7 della CEDU) e 136 Cost..
Qualora, infatti, si facesse applicazione della sentenza n. 88/2019, il ricorrente sarebbe in effetti meritevole della sostituzione della sanzione della revoca della patente con quella della semplice sospensione, essendo stato giudicato per un fatto di omicidio stradale semplice; tuttavia, la sua istanza non può essere oggetto di accoglimento per la riferibilità della disposizione censurata alle sole sanzioni penali.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68/2021, osserva innanzitutto come non sia possibile negare che la revoca della patente disposta dal giudice penale con sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. abbia connotazioni sostanzialmente punitive. A tal proposito, la Consulta evidenzia che la Corte EDU ha preso più volte posizione sul tema, ritenendo che misure come il ritiro e la sospensione della patente ovvero il divieto di condurre veicoli a motore, disposte dopo l'accertamento di infrazioni collegate alla circolazione stradale, abbiano natura penale. Da ciò emerge che le misure amministrative volte a preservare la sicurezza stradale si connotano come di natura sostanzialmente penale qualora l'inibizione alla guida «si protragga per un lasso di tempo significativo, tanto più, poi, ove la loro applicazione consegua a una condanna penale», venendo in tal modo le misure ad assumere carattere punitivo e dissuasivo per via del loro grado di severità. In tal senso, si è ritenuto che il ritiro della patente per la durata di 18 mesi rientri nella materia penale; altrettanto dovrebbe dirsi, dunque, in relazione alla revoca della patente ex art. 222 c.d.s., protraendosi essa per un lasso di tempo maggiore, pari a 5 anni.

Considerando tali argomentazioni, la Consulta dichiara l'art. 30, comma 4, L. n. 87/1953 costituzionalmente illegittimo «in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada».

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