Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
2 aprile 2021
Licenziamento economico: obbligatoria la reintegra quando il fatto è manifestamente insussistente

Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma introdotta dalla Riforma Fornero che ha reso meramente facoltativa la tutela reintegratoria nonostante il giudice abbia accertato la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

a cura di La Redazione

Il Tribunale di Ravenna, nelle vesti di giudice del lavoro, sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 18, comma 7, secondo periodo, L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della L. n. 92/2012, con riferimento agli artt. 3, comma 1, 41, comma 1, 24 e 111, comma 2, Cost. nella parte in cui prevede che nel caso in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, possa e non debba applicare le tutele previste al comma 4, cioè la reintegra.
Il giudice rimettente sollevava la suddetta questione nell'ambito di un giudizio vertente sull'opposizione del datore di lavoro contro l'ordinanza che al termine della fase sommaria del cosiddetto rito Fornero aveva reintegrato un lavoratore che era stato licenziato due volte nel giro di pochi mesi, la prima volta per giusta causa e la seconda per giustificato motivo oggettivo.
In tale contesto, il carattere facoltativo della reintegrazione lederebbe il principio di uguaglianza, poiché la libera scelta del datore di lavoro di qualificare in un modo o in un altro l'atto espulsivo determinerebbe una disparità di trattamento arbitraria tra situazioni identiche, cioè il licenziamento per giusta causa e quello per giustificato motivo oggettivo.

La Consulta, con la sentenza n. 59 del 1° aprile 2021, osserva come la disposizione oggetto di censura, prevedendo una facoltà discrezionale di concedere o meno la reintegrazione, contrasti effettivamente con l'art. 3 Cost.. Tale carattere facoltativo, infatti, rivela prima di tutto una disarmonia interna al sistema delineato dalla L. n. 92/2012, oltre a violare il suddetto principio di eguaglianza. In relazione ai licenziamenti disciplinari, infatti, il legislatore ha previsto la reintegrazione del lavoratore quando sia stata accertata in giudizio l'insussistenza del fatto alla base del recesso del datore di lavoro; per i licenziamenti economici, invece, l'inesistenza conduce alla reintegrazione solo quando sia manifesta. In un sistema del genere, prosegue la Corte, ove la tutela reintegratoria è legata al presupposto dell'insussistenza del fatto per consapevole scelta del legislatore, «si rivela disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte di una inconsistenza manifesta della giustificazione addotta e del ricorrere di un vizio di più accentuata gravità rispetto all'insussistenza pura e semplice del fatto».
Dunque, «L'esercizio arbitrario del potere di licenziamento, sia quando adduce a pretesto un fatto disciplinare inesistente sia quando si appella a una ragione produttiva priva di ogni riscontro, lede l'interesse del lavoratore alla continuità del vincolo negoziale e si risolve in una vicenda traumatica, che vede direttamente implicata la persona del lavoratore».
Inoltre, in materia di licenziamenti economici il legislatore non solo richiede la sussistenza di un'evidenza conclamata del vizio, ma rende facoltativa la reintegrazione senza offrire chiari criteri distintivi all'interprete, rimettendo la valutazione direttamente al giudice, il quale è privo di punti di riferimento.

Per tali ragioni, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui prevede che il giudice, qualora accerti la manifesta sussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» anziché «applica altresì» la disciplina contenuta nel comma 4 dell'art. 18.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?