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22 aprile 2021
Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: il no della Cassazione alle Tabelle milanesi

Tabelle di Roma o Tabelle di Milano? La Suprema Corte afferma un nuovo principio di diritto con cui chiarisce i criteri da utilizzare in sede di liquidazione del danno parentale.

a cura di La Redazione

Il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda proposta dai due attori volta ad ottenere dai convenuti il risarcimento del danno per la morte rispettivamente del coniuge e del fratello dei primi, avvenuta a distanza di 2 giorni dal sinistro stradale di cui era responsabile nella misura del 50%. In tale sede, il Giudice di prime cure aveva condannato i convenuti in solido al pagamento nei confronti di entrambi di una determinata somma a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e di un'altra somma a titolo di danno biologico iure hereditatis.
La compagnia assicurativa impugnava la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Catania che, in accoglimento del gravame, riduceva l'importo delle somme dovute rilevando che al posto delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma dovessero utilizzarsi le tabelle di Milano per via della loro “vocazione nazionale”.
Avverso tale pronuncia, i parenti della vittima propongono ricorso in Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, la violazione di legge per mancata adozione delle Tabelle del Tribunale di Roma.

Con la sentenza n. 10579/2021, la Corte di Cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso, rilevando l'incongruità della motivazione della pronuncia impugnata laddove non dà conto delle ragioni per cui è stata data preferenza ad una quantificazione che, con riguardo al caso concreto, risulta sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei criteri tratti dalle tabelle di Milano consenta di giungere. Gli Ermellini aggiungono, inoltre, che la questione riguarda in modo più specifico il profilo del danno parentale, dovendo a questo punto valutare se le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma siano recessive rispetto a quelle milanesi.
A tal proposito, i Giudici di legittimità affermano il seguente principio di diritto: «al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella».
Considerando che la tabella meneghina non segue la tecnica del punto, con riferimento alla liquidazione del danno parentale, bensì si limita ad individuare un tetto massimo ed uno minimo tra i quali ricorre una differenza piuttosto significativa, gli Ermellini accolgono il motivo di ricorso, cassano la pronuncia impugnata in relazione ad esso e rinviano gli atti al Giudice di secondo grado.

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