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29 aprile 2021
Il difensore di fiducia che ha problemi con il servizio telematico non può essere sostituito

La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta aveva sostituito il difensore di fiducia con un difensore d'ufficio a causa di un legittimo impedimento causato da problemi tecnici.

a cura di La Redazione

A seguito del rigetto dell'istanza di concessione dei domiciliari da parte del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, l'imputato propone ricorso in Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p..
Nello specifico, il ricorrente lamenta il fatto che nel corso dell'udienza di trattazione, il Tribunale di sorveglianza avesse nominato un difensore d'ufficio in luogo dell'allora difensore di fiducia, poiché quest'ultimo non aveva potuto presenziare all'udienza e svolgere l'attività difensiva per problemi tecnici.

Con sentenza n. 16120 del 28 aprile 2021, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ribadendo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, secondo la quale «la partecipazione del difensore di fiducia già nominato è necessaria ed obbligatoria con la conseguenza che l'eventuale udienza tenuta in presenza del difensore d'ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, determina la nullità della predetta udienza nonché degli atti successivi compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.».
Nelle sue argomentazioni, la Cassazione menziona un ulteriore principio giurisprudenziale, secondo il quale «nonostante la carenza di una specifica disciplina del diritto di difesa nei riti camerali, anche a partecipazione necessaria, debba comunque trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza la norma di cui all'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., con la conseguenza che il legittimo impedimento del difensore, dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza, purché documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria».
 
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