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26 aprile 2021
Telemarketing: viola la privacy chi contatta i clienti che hanno già negato il consenso

Una società telefonica non può effettuare una campagna per recuperare il consenso degli utenti precedentemente negato.

a cura di La Redazione

Telecom Italia proponeva ricorso avverso il provvedimento con cui il Garante Privacy che aveva vietato di trattare i dati personali di ex clienti che, pur non avendo prestato il consenso o avendolo espressamente negato, erano stati contattati per finalità promozionali.
Il Tribunale di Milano rigettava il gravame, così la compagnia telefonica propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione degli artt. 23 e 130, comma 3, del Codice Privacy, per aver qualificato come comunicazione promozionale o commerciale un'attività volta al recupero dei consensi e alla verifica della permanenza del dissenso che non rientrava nella definizione normativa di “comunicazione commerciale”.

Con sentenza n. 11019 del 26 aprile 2021, la Corte di Cassazione chiarisce che «la finalità alla quale è collegato il consenso richiesto per il trattamento non può non concorrere a qualificare il trattamento stesso, ragione per cui il trattamento dei dati dell'interessato per chiedere il consenso ai fini di marketing è esso stesso un trattamento per finalità di marketing». Pertanto, i dati personali delle utenze raccolti durante l'attività telefonica incriminata non possono essere riutilizzati in quanto ciò viola la disciplina rilevante in materia.
In ossequio a tale principio, la Cassazione rigetta il ricorso.

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