Secondo il Consiglio di Stato è illegittimo il diniego di nulla osta al rilascio di una nuova patente di guida revocata a coloro che abbiano subito delle condanne penali.
Il Consiglio di Stato è chiamato a stabilire se la sussistenza, in capo al richiedente, di condanne per i reati di cui all'
In via preliminare, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3084 del 14 aprile 2021, chiarisce anzitutto che «la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 del Codice della strada, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione».
Nelle sue argomentazioni, il Consiglio di Stato rileva inoltre che la valutazione negativa di tali requisiti morali non è definitiva ma temporanea, in quanto la possibilità di conseguire nuovamente il titolo è desumibile dal dettato normativo dell'art. 120 del Codice della strada. Tale assunto trova conferma nel comma 1 della disposizione, che vincola il divieto di conseguire la patente alla sola durata dei divieti ed esclude dal novero delle ipotesi di rinnovo della patente solamente «le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222».
La temporaneità del difetto dei predetti requisiti si evince inoltre dai commi 2 e 3 della disposizione in esame, poiché dopo 3 anni «dalla data di applicazione della misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna», l'Amministrazione può rilasciare la nuova patente di guida.
Sulla base di quanto stabilito dalla normativa, ne consegue dunque che l'eventuale riabilitazione non costituisce condizione ulteriore per il rilascio della patente una volta decorso il periodo previsto.
Alla luce di tali osservazioni, il Consiglio di Stato dichiara che la sussistenza di condanne penali in capo al richiedente non costituisce un legittimo impedimento al rilascio di una nuova patente e, di conseguenza, dichiara l'illegittimità del diniego di nulla osta in tal senso.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
I - La presente controversia concerne il diniego di nulla osta al rilascio della nuova patente di guida in ragione della sussistenza "a carico del richiedente sentenze per i reati di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi".
Con la sentenza appellata il Tribunale di primo grado - respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione in ragione della natura autoritativa seppur vincolata del provvedimento impugnato - accoglieva il ricorso ritenendo che il mero decorso del tempo comportasse la rilasciabilità del titolo.
II - Nella specie, con provvedimento prot. n. -omissis-, il Prefetto della Provincia di Bari disponeva nei confronti dell'odierno appellato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 del codice della strada (di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), la revoca della patente di guida Cat. - omissis -, applicativo della misura della "sorveglianza speciale per anni 3", emesso dal Tribunale di Bari nei confronti del predetto, ai sensi della l. 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m.i..
A distanza di circa cinque anni dall'adozione della misura anzidetta (e comunque, in epoca successiva alla scadenza della stessa) l'interessato, con istanza presentata in data 7 febbraio 2019, chiedeva alla Prefettura di Bari il nulla-osta per il conseguimento di una nuova patente di guida. Con la determinazione, prot. n. - omissis -Area III Pat. del 30 maggio 2019, la Prefettura negava il rilascio del richiesto nulla-osta, assumendo la persistenza di ragioni ostative, come sopra evidenziate.
III - L'Amministrazione appellante deduce la contraddittorietà della sentenza in quanto essa, pur avendo riconosciuto che il provvedimento impugnato ricollega espressamente il diniego non alle vicende relative alla misura della "sorveglianza speciale per anni 3", bensì alla sussistenza "alla data odierna a carico del richiedente (di) sentenze per i reati di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990", no avrebbe inteso apprezzarne la portata ostativa.
L'Amministrazione evidenzia come, nella fattispecie che occupa, si tratterebbe di valutare la posizione di chi abbia riportato una condanna ostativa e la revoca della patente "per mende morali pregresse".
L'appellato non si è costituito.
All'udienza di discussione dell'8 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
IV - Osserva il Collegio che il provvedimento assunto risulta fondato sull'esistenza di preclusioni ex art. 120 cod. strada, per l'esistenza di una condanna ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 e non si fa menzione di ulteriori fatti, e dunque, nel perimetro delineato dalla motivazione del provvedimento che deve svolgersi l'esame della presente controversia.
V - Con sentenza n. - omissis -attinente a diversa fattispecie (ovvero all'esclusione dell'automaticità della revoca a seguito della sentenza n. - omissis -della Corte costituzionale), questa Sezione ha avuto modo di precisare che la misura della revoca della patente opera su un piano strettamente amministrativo. Questo Consiglio di Stato (IV sezione, 3 agosto 2015, n. 3791) - richiamata dalla sentenza di primo grado appellata - ha più volte ribadito che la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione.
VI - Quanto all'interpretazione dell'art. 120 c.d.s. depongono a favore dell'interpretazione effettuata dal primo giudice i seguenti elementi:
- il primo comma dell'art. 120 c.d.s. àncora il divieto di conseguire la patente per la durata dei divieti, ma prevede la possibilità di conseguire "di nuovo" il titolo, salvo per "le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222";
- il secondo comma ancora prevede che "La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1";
- il terzo dispone che "La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni";
Dal dato normativo sopra evidenziato, si ricava che il rinnovo della patente è possibile e previsto dalla disciplina, che la valutazione negativa del requisito morale è 'a termine' per così dire, poiché dopo tre anni, l'Amministrazione non potrebbe procedere alla revoca, nel caso in cui non sia disposta prima, che l'ostatività al nuovo titolo discende da una nuova condanna.
Ne discende che l'eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce - in base alla lettera della norma - condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l'arco temporale previsto.
V - L'appello, pertanto, è infondato.
VI - Nulla è dovuto per le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza n. - omissis -.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.