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15 aprile 2021
La condanna penale non osta al rilascio della nuova patente

Secondo il Consiglio di Stato è illegittimo il diniego di nulla osta al rilascio di una nuova patente di guida revocata a coloro che abbiano subito delle condanne penali.

a cura di La Redazione

Il Consiglio di Stato è chiamato a stabilire se la sussistenza, in capo al richiedente, di condanne per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi, ostacoli il rilascio di una nuova patente di guida.

In via preliminare, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3084 del 14 aprile 2021, chiarisce anzitutto che «la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 del Codice della strada, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione».
Nelle sue argomentazioni, il Consiglio di Stato rileva inoltre che la valutazione negativa di tali requisiti morali non è definitiva ma temporanea, in quanto la possibilità di conseguire nuovamente il titolo è desumibile dal dettato normativo dell'art. 120 del Codice della strada. Tale assunto trova conferma nel comma 1 della disposizione, che vincola il divieto di conseguire la patente alla sola durata dei divieti ed esclude dal novero delle ipotesi di rinnovo della patente solamente «le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222».
La temporaneità del difetto dei predetti requisiti si evince inoltre dai commi 2 e 3 della disposizione in esame, poiché dopo 3 anni «dalla data di applicazione della misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna», l'Amministrazione può rilasciare la nuova patente di guida.
Sulla base di quanto stabilito dalla normativa, ne consegue dunque che l'eventuale riabilitazione non costituisce condizione ulteriore per il rilascio della patente una volta decorso il periodo previsto.

Alla luce di tali osservazioni, il Consiglio di Stato dichiara che la sussistenza di condanne penali in capo al richiedente non costituisce un legittimo impedimento al rilascio di una nuova patente e, di conseguenza, dichiara l'illegittimità del diniego di nulla osta in tal senso.

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