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3 maggio 2021
Gratuito patrocinio: ai fini dell'ammissione conta anche la percezione del reddito di cittadinanza
Con la risposta n. 313/2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che per la determinazione del reddito ai fini dell'accesso al gratuito patrocinio rilevano anche le somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza.
a cura di La Redazione
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Alfa esponeva con apposita istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate il quesito relativo alla rilevanza o meno del beneficio del reddito di cittadinanza ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio.
Con la risposta n. 313, l'Agenzia delle Entrate ha dapprima esaminato l'istituto del reddito di cittadinanza, introdotto con il D.L. n. 4/2019 , conv. con modificazioni con la L. n. 26/2019 , evidenziando come esso costituisca una misura di sostegno economico volta ad integrare i redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento nel mondo sociale e lavorativo.
Inoltre, considera i seguenti dati fondamentali, normativi e giurisprudenziali:
- Il comma 4 dell'art. 3 del suddetto decreto prevede che «Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'
articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 », il quale stabilisce che i sussidi corrisposti a titolo assistenziale dallo Stato o da altri enti pubblici siano esenti dall'imposta menzionata; - Il comma 1 dell'art. 76,
D.P.R. n. 115/2002 dispone che è ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82», mentre il comma 3 prevede che ai fini dell'accesso al gratuito patrocinio «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva»; - Allo stesso fine, la giurisprudenza recente ha affermato che «si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile».
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