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23 aprile 2021
Il reddito da lavoro irregolare non rileva ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo

Il reddito da lavoro irregolare non può costituire presupposto idoneo ai fini della valutazione per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo.

a cura di La Redazione

La Questura di Ragusa rigettava l'istanza dell'attuale ricorrente relativa al rilascio di un permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo. Dello stesso avviso il TAR Sicilia, che respingeva il gravame proposto dal richiedente. Quest'ultimo propone appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, deducendo l'erroneità della sentenza del TAR nella parte in cui aveva ritenuto che i redditi dichiarati dall'istante non fossero adeguati a consentire il rilascio del permesso di soggiorno in oggetto.

Con sentenza n. 353 del 22 aprile 2021, il CGA rigetta l'appello e dichiara che «in sede di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere considerato, al fine di integrare il presupposto del reddito, il lavoro irregolare».
Nelle sue argomentazioni,
il CGA ricorda anzitutto la direttiva n. 2003/109/CE, la quale impedisce ad uno Stato membro di rilasciare un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a condizioni più favorevoli di quelle previste nella stessa direttiva. Tale assunto trova giustificazione nel fatto che il rilascio di tale documentazione da parte di uno Stato produce effetti anche sugli altri Stati, poiché consente al titolare di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di Stati membri diversi rispetto a quello che ha concesso allo stesso lo status di soggiornante di lungo periodo.
Per questo motivo, la direttiva prevede che il richiedente dimostri la sussistenza di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari, senza la necessità di fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro. Pertanto, «gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tener conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo».
Dello stesso avviso la giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale «il mancato versamento dei contributi di legge prova che, se anche il rapporto di lavoro non fosse inesistente, sarebbe un rapporto di lavoro in nero che come tale non costituisce un valido presupposto per l'ottenimento di un permesso di soggiorno. (...) Si rende necessario, da parte del legislatore, intervenire con periodiche leggi di sanatoria che consentono la c.d. emersione del lavoro irregolare al fine della regolarizzazione e conseguente rilascio del permesso di soggiorno».

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