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13 aprile 2021
La sospensione volontaria dall'esercizio della professione non salva l'avvocato dalla cancellazione dall'Albo

Le SS.UU. rigettano il ricorso dell'avvocato dipendente part-time che aveva deciso di sospendere volontariamente l'esercizio della professione forense per sfuggire al provvedimento di cancellazione dall'Albo emanato per via dell'incompatibilità tra le due professioni svolte.

a cura di La Redazione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ordinava la cancellazione dall'Albo dell'attuale ricorrente, avvocato che ricopriva anche la posizione di pubblico dipendente in regime di part-time non superiore al 50%, ravvisando la sussistenza della causa di incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo e il rapporto di impiego pubblico part-time.
La delibera veniva confermata con sentenza dal Consiglio Nazionale Forense e, a seguito di ricorso proposto dall'avvocato, anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
In seguito, il COA accoglieva la domanda del professionista di sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività forense, avendo la decisione delle Sezioni Unite ad oggetto l'incompatibilità tra il solo esercizio della professione di avvocato e la qualità di pubblico dipendente part-time; così facendo, l'avvocato mirava a rimuovere il presupposto di fatto e di diritto sul quale si fondava la decisione delle SS.UU.. Il medesimo COA, poi, comunicava il preavviso di cancellazione dall'Albo per la mancanza dei requisiti previsti e con apposito provvedimento ordinava la cancellazione dell'avvocato dall'Albo.
Egli impugnava il provvedimento dinanzi al C'NF, il quale rigettava il gravame; dunque l'avvocato si rivolge alla Suprema Corte.

Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 9545/2021, rigettano il ricorso dell'avvocato, rilevando che, tra i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, l'art. 17, comma 1, lett. e), L. n. 247/2012 prevede la sussistenza di una delle condizioni di incompatibilità disposte dall'art. 18, il quale sancisce esplicitamente che la professione forense è incompatibile «con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato». Al comma 2 dell'art. 20, poi, è previsto che «l'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale», incidendo in tal modo sull'attività svolta, in quanto si priva volontariamente della possibilità di esercitare la professione di avvocato. La ratio della norma è quella di consentire all'interessato di scegliere di sospendere temporaneamente l'esercizio della professione, escludendo allo stesso tempo che la sospensione volontaria possa influire sulle cause di incompatibilità oggetto degli artt. 17 e 18.

Nella stessa decisione, le Sezioni Unite ribadiscono, inoltre, che il CNF, nelle vesti di giudice disciplinare, è un organo speciale istituito con D. Lgs. n. 382/1944 e le norme che lo riguardano assicurano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale nelle materie di competenza, con riferimento alla garanzia del diritto di difesa, dell'indipendenza del giudice e dell'imparzialità nei giudizi.

Considerando quanto sopra, i Giudici rigettano il ricorso.

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