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14 aprile 2021
Ai fini dell'adozione non legittimante è necessario l'assenso pieno e attuale del genitore biologico

In tema di adozione in casi particolari, la Cassazione chiarisce che l'assenso prestato dal genitore biologico del minore deve avere le caratteristiche della pienezza e dell'attualità, a prova di una piena adesione all'adozione non legittimante del figlio.

a cura di La Redazione

Dopo essere stata condannata in Russia per spaccio di stupefacenti, l'attuale ricorrente veniva dichiarata decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia. Durante la detenzione in carcere, la minore veniva affidata alla nonna e, successivamente, all'attuale madre adottiva mediante apposito provvedimento. Quest'ultima si trasferiva in Italia e presentava istanza al Tribunale per i Minorenni di Genova ai fini del riconoscimento della sua qualità di tutrice e rappresentante legale, domanda che veniva accolta.
Successivamente, la stessa insieme al marito presentavano allo stesso Tribunale domanda di adozione non legittimante ai sensi della lett. d) dell'art. 44, L. n. 184/1983; tuttavia, nelle more del procedimento, la madre biologica della piccola informava il Giudice di essere stata reintegrata nella responsabilità genitoriale dal Tribunale russo, reclamando il ricongiungimento con la figlia.
Avendo la Corte d'Appello di Genova confermato l'adozione della minore, la madre biologica si rivolgeva alla Corte di Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che il Giudice di seconde cure avesse ritenuto, contrariamente a quanto espresso nella pronuncia di primo grado, che ella avesse prestato il proprio consenso all'adozione della figlia.

La Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso prospettato dalla ricorrente e cassa la pronuncia impugnata, rinviando gli atti al Giudice di merito che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «In tema di adozione in casi particolari, l'assenso del genitore dell'adottando previsto dall'art. 46 della L. n. 184/1983 quale presupposto necessario per tale ipotesi di adozione non può desumersi implicitamente da dichiarazioni dal contenuto ipotetico e non univoco, proiettate nel futuro e condizionate a circostanze che dovranno verificarsi in un momento successivo a quello della prestazione dell'assenso stesso, dovendo questo avere le caratteristiche dell'attualità e della pienezza, a prova di una piena adesione del genitore naturale all'adozione non legittimante del minore. La valutazione della corrispondenza del diniego al preminente interesse del minore interviene solo successivamente all'effettivo esperimento dell'acquisizione della volontà dei genitori biologici».

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