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11 maggio 2021
Revocato l'assegno divorzile all'ex moglie che intrattiene una relazione stabile con un altro uomo
La Cassazione torna sul concetto di relazione stabile ai fini della revoca dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge, ribadendo quali prove sono utili a tal fine.
a cura di La Redazione

Il Giudice di prime cure pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra l'attuale ricorrente e il coniuge, revocando l'assegno di mantenimento precedentemente riconosciutole per via della relazione stabile che ella intratteneva con un terzo. A seguito di gravame, la Corte d'Appello confermava la decisione assunta in primo grado, ribadendo che «l'esistenza per la parte richiedente, di una relazione stabile con un terzo, assimilabile all'unione coniugale, conduce a negare l'assegno».
Ma la ricorrente non ci sta, per cui impugna la suddetta decisione dinanzi alla Suprema Corte poiché il Giudice di secondo grado, tra le altre cose, aveva desunto la sussistenza di una stabile convivenza dalla fideiussione che il terzo aveva prestato a garanzia dell'adempimento, da parte sua, del pagamento del canone di locazione riferito all'abitazione da lei detenuta.

Con l'ordinanza n. 12335 del 10 maggio 2021, gli Ermellini rilavano che la oramai costante giurisprudenza di legittimità riconosce il fatto che l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia (anche di fatto) «fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso».
A tal proposito, la Corte evidenzia che, ai fini della prova della suddetta relazione stabile, non è necessario dimostrare il miglioramento delle condizioni economiche del coniuge a cui veniva versato l'assegno dopo il divorzio, poiché l'intervenuta convivenza con un terzo fa cessare automaticamente il diritto all'assegno. Sarà, dunque, sufficiente che l'obbligato provi «l'instaurazione di una relazione stabile dell'ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto gravando, invece, sul beneficiario dell'assegno l'onere di provare che la convivenza in essere non integra nel caso concreto la formazione di una nuova famiglia».
Nel caso di specie, il Giudice aveva correttamente ricavato la prova della suddetta stabilità dal fatto che il terzo avesse prestato fideiussione per il pagamento da parte sua del canone di locazione riguardante l'abitazione detenuta dalla ricorrente dal 2007.

In conclusione, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

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