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12 maggio 2021
Patteggiamento: inammissibile il ricorso dello spacciatore che chiede la restituzione del denaro confiscato

Secondo la Suprema Corte, il condannato con sentenza di patteggiamento non ha diritto alla restituzione dei proventi in quanto costituiscono il corrispettivo di una prestazione frutto di un negozio giuridico contrario a norme imperative.

a cura di La Redazione

Avverso la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva disposto la confisca del denaro in sequestro, l'imputato propone ricorso in Cassazione eccependo che tale denaro non costituiva profitto del reato di cessione di sostanze stupefacenti, bensì provento della sua attività lavorativa.

Con la sentenza n. 18160 dell'11 maggio 2021, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza.
Nelle sue argomentazioni, la Cassazione richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la confisca dei proventi del reato di cessione di stupefacenti, disposta con sentenza di patteggiamento, impedisce al condannato di proporre ricorso in Cassazione «in quanto frutto di un negozio inesistente improduttivo di effetti giuridici, privo di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento». Pertanto, «trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative», il ricorrente non ha diritto alla restituzione di tali proventi poiché tali beni non sono mai entrati nel suo patrimonio, «salvo che l'imputato non contesti in radice il rapporto di connessione tra bene e reato».

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