Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
11 maggio 2021
L'assegno di mantenimento spetta anche all'ex che lavora part-time

Accertata la mancanza di colpa dell'ex moglie nel non riuscire a trovare un'occupazione più favorevole, l'onere della prova ricade sull'ex marito contesta il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.

a cura di La Redazione

Il Tribunale di Rovereto pronunciava la separazione personale dei coniugi, respingendo la domanda di addebito proposta dal marito e la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della consorte.
La moglie impugnava tale decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, la qualeriteneva di non poter imputare all'appellante il fatto di non aver dimostrato la sua impossibilità di trasformare l'attuale rapporto di lavoro part-time in un rapporto full-time o di non aver considerato altre offerte di lavoro, poiché trattasi di circostanze impeditive o limitative dell'assegno di mantenimento che avrebbe dovuto provare il marito.
Quest'ultimo propone ricorso in Cassazione, ritenendo illegittima l'inversione dell'onere della prova operata dai Giudici di secondo grado, in quanto, secondo il ricorrente, spetterebbe al coniuge che richiede il riconoscimento in giudizio provare la sussistenza dei presupposti dell'assegno di separazione.

Con l'ordinanza n. 12329 del 10 maggio 2021, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che, per quanto la prova dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno spetti al coniuge richiedente, in caso di accertamento positivo di tali presupposti, compresa la mancanza di colpa della richiedente nel non riuscire a trovare un'occupazione più favorevole, colui che intende contestare tale ricostruzione deve indicare gli elementi a sostegno della sua tesi in sede di merito.
Ed invero, la Corte d'Appello di Trento aveva accertato che la moglie esercitava dal 2012 un'attività part-time in un ente privato e che a causa dei suoi 56 anni, della prolungata estromissione dal mondo del lavoro e della sua formazione non aggiornata, non era riuscita a reperire occupazioni meglio retribuite.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Cassazione ritiene che la censura del ricorrente sia del tutto generica, in quanto non evidenzia alcun elemento di prova che dimostri l'ipotetica colpa della moglie di non essere riuscita ad ottenere una modifica del rapporto di lavoro, o di aver rifiutato offerte di lavoro più favorevoli.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?