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6 maggio 2021
Responsabilità sanitaria: la Consulta sul pagamento delle spese per la CTU preventiva

In assenza di un accordo tra le parti, la regolamentazione delle spese processuali, comprensive delle spese della consulenza tecnica, sono differite all'esito del giudizio di merito avente ad oggetto la pretesa risarcitoria, non ostando ciò all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.

a cura di La Redazione

Il Tribunale di Firenze sollevava questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 8 D.P.R. n. 115/2002, dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 8, commi 1 e 2, L. n. 24/2017, dell'art. 669-quaterdecies e dell'art. 669-septies c.p.c. con riferimento agli artt. 2,3,24 e 32 Cost. nella parte in cui escludono che il giudice possa, in tutto o in parte, addebitare ad una parte diversa da quella ricorrente il costo (comprensivo di compensi ed esborsi) relativo all'attività del collegio nominato ai fini dello svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c. e all'art. 8 L. n. 24/2017, il quale ha reso tale procedimento una condizione di procedibilità della domanda giudiziale di merito.

Con la sentenza n. 87 del 5 maggio 2021, la Corte Costituzionale circoscrive innanzitutto l'oggetto delle questioni all'art. 8, commi 1 e 2 della L. n. 24/2017, vertente sulla disciplina della consulenza tecnica preventiva introdotta quale condizione di procedibilità della domanda volta alla richiesta del risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria, dichiarando le altre questioni inammissibili.
Ciò premesso, la Consulta dichiara la suddetta questione non fondata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., osservando come, in relazione alla regolamentazione delle spese processuali, venga in rilievo l'art. 669-quaterdecies c.p.c., il quale prevede che ai procedimenti di istruzione preventiva (dunque anche in caso di consulenza tecnica preventiva ex  art. 696-bis c.p.c. e in quella di cui alla norma censurata) si applica anche l'art. 669-septies c.p.c., in base al quale il giudice provvede in modo definitivo sulle spese processuali in caso di ordinanza di incompetenza o di rigetto, ivi comprese le ipotesi di inammissibilità della domanda e quelle in cui l'accertamento tecnico preventivo non abbia avuto luogo. Da ciò deriva che negli altri casi il giudice non potrà provvedere sulle spese, essendo il regolamento delle spese rimesso ad una fase successiva ed eventuale, ovvero a quella del giudizio di merito promosso mediante atto introduttivo divenuto procedibile.

In tale contesto, la Corte osserva come il Giudice rimettente «vorrebbe invece una diversa disciplina che attenui il nesso di strumentalità dell'accertamento tecnico preventivo rispetto al giudizio di merito, sì da consentire al giudice di regolare le spese processuali, e segnatamente quelle della consulenza tecnica, già all'esito del procedimento stesso».
Tale disciplina caratterizza l'art. 445-bis c.p.c., ove il giudice regola le spese quando la fase dell'accertamento tecnico preventivo chiude la lite grazie all'accordo tra le parti, senza che segua alcun giudizio ordinario. Tuttavia, nel procedimento di cui all'art. 8 L. n. 24/2017 la verifica da parte del giudice in ordine all'accordo concluso tra le parti sull'esito dell'accertamento peritale non è prevista, perciò il giudice non può in alcun caso provvedere sulle spese processuali.
Inoltre, la Consulta considera che nelle controversie ex art. 8 della Legge citata, la durata del giudizio di merito dovrebbe essere piuttosto breve, sia per il rito previsto, sia per la già avvenuta anticipazione di quel segmento istruttorio fondamentale rappresentato dalla consulenza tecnica. Ancora, lo stesso art. 8 individua quale condizione di procedibilità alternativa la mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, potendo il ricorrente scegliere una via meno onerosa.

Per tali ragioni, la Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate in relazione agli artt. 8 D.P.R. n. 115/2002, 91, 669-quaterdecies e 669-septies c.p.c., altresì per quanto riguarda quelle sollevate in merito all'art. 8, commi 1 e 2, L. n. 24/2017 con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost. e dichiara non fondate le questioni sollevate in relazione alle stesse disposizioni ma con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

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