Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
12 maggio 2021
Processo tributario: l'esclusione della prova testimoniale non viola il diritto di difesa

La Cassazione chiarisce che il divieto di assumere la prova testimoniale nel processo tributario non implica l'inutilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese dai terzi, potendo esse rivestire la qualità di elementi indiziari quando supportati da idonei riscontri oggettivi.

a cura di La Redazione

La Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava il gravame proposto dal contribuente, confermando la pronuncia del Giudice di primo grado in relazione al fatto che quest'ultimo avesse fornito elementi sufficienti per giustificare il versamento da parte della moglie nel proprio conto corrente della somma di euro 30mila, ma non altrettanto con riferimento ai 90mila euro versati dalla suocera e ai 115mila euro versati da un terzo. Con riguardo a tali versamenti, infatti, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai soggetti citati non possono superare la presunzione ex art. 32, comma 1, punto 2), D.P.R. n. 600/1973, tenendo conto che il giudice tributario non può sopperire a tale carenza documentale attivando i suoi poteri istruttori d'ufficio.
Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che il Giudice non avesse accolto la sua richiesta di convocare e ascoltare in giudizio la persona che aveva rilasciato la suddetta dichiarazione.

Con l'ordinanza n. 12406 dell'11 maggio 2021, la Suprema Corte dichiara il motivo di ricorso inammissibile, tenendo conto che:
  • Il Giudice di seconde cure aveva ritenuto che le dichiarazioni di terzi possono essere introdotte nel processo tributario attrav e rso dichiarazione con valore di prova presuntiva semplice, ma nel caso in oggetto esse non risultavano accompagnate da altri elementi significativi tali da farle assurgere a presunzioni semplici , non essendo dunque idonee a superare la presunzione di cui all'art. 32 cit.;
  • L'esercizio dei poteri istruttori del giudice tributario è rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale che può essere oggetto di sindacato di legittimità come vizio di motivazione solo ove non adduca idonea spiegazione del suo mancato esercizio.

Ciò considerato, la Corte evidenzia che l'art. 7, D.Lgs. n. 546/1992 vieta la prova testimoniale nel processo tributario, chiarendo che, in via generale, il divieto si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo e non implica l'inutilizzabilità ai fini decisori delle dichiarazioni rese da terzi raccolte dall'Amministrazione durante la fase procedimentale, rivestendo esse valore di elementi indiziari e dovendo, in quanto tali, essere supportate da riscontri oggettivi.
Del resto, anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 18/2000 ha precisato di avere «ripetutamente affermato che l'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario non costituisce, di per sé, violazione del diritto di difesa, potendo quest'ultimo, ai fini della formazione del convincimento del giudice, essere diversamente regolato dal legislatore, nella sua discrezionalità, in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti».

Anche per questa ragione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del contribuente.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?