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6 maggio 2021
Sanzionata alla prima udienza la parte che rifiuta di discutere la causa in mediazione

Il rifiuto immotivato di discutere la causa in mediazione si considera al pari di un'elusione della disposizione che sanziona la «mancata partecipazione senza giustificato motivo».

a cura di La Redazione

Sanzione pecuniaria per la compagnia assicurativa che non si è resa disponibile a discutere la causa in mediazione, senza attendere la pronuncia della sentenza definitiva: questa la decisione assunta dal Tribunale di Perugia con l'ordinanza del 4 maggio 2021.
Nel caso in esame, il Giudice aveva rinviato le parti in mediazione in quanto l'oggetto della causa verteva su un contratto di assicurazione, il quale rientra in una delle materie soggette alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Tuttavia, la compagnia assicurativa non si era resa disponibile a discutere la causa in mediazione, dunque il Tribunale, considerando il carattere obbligatorio della mediazione ed il contegno della parte convenuta che, di fatto, rappresenta la mancata partecipazione alla stessa (impedendo la realizzazione della finalità che ne sta alla base), condanna la compagnia assicurativa alla sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis, D. Lgs. n. 28/2010, senza attendere la pronuncia della sentenza definitiva.

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