Il rifiuto immotivato di discutere la causa in mediazione si considera al pari di un'elusione della disposizione che sanziona la «mancata partecipazione senza giustificato motivo».
Sanzione pecuniaria per la compagnia assicurativa che non si è resa disponibile a discutere la causa in mediazione, senza attendere la pronuncia della sentenza definitiva: questa la decisione assunta dal Tribunale di Perugia con l'ordinanza del 4 maggio 2021.
Nel caso in esame, il Giudice aveva rinviato le parti in mediazione in quanto l'oggetto della causa verteva su un contratto di assicurazione, il quale rientra in una delle materie soggette alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Tuttavia, la compagnia assicurativa non si era resa disponibile a discutere la causa in mediazione, dunque il Tribunale, considerando il carattere obbligatorio della mediazione ed il contegno della parte convenuta che, di fatto, rappresenta la mancata partecipazione alla stessa (impedendo la realizzazione della finalità che ne sta alla base), condanna la compagnia assicurativa alla sanzione di cui all'
Svolgimento del processo Motivi della decisione
Il 4 maggio 2021, dovendosi tenere l'udienza con la modalità della trattazione scritta di cui all'art. 221 della legge n. 77/20 in materia di misure di contenimento dei contagi da Covid-19
Il Giudice
lette le note di udienza depositate telematicamente dalle parti, da considerarsi parte integrante del presente verbale, e rilevato che parte convenuta non si è resa disponibile a discutere la causa in sede di mediazione, avendo rifiutato di dare inizio alla discussione (cfr. verbale in atti): tenuto conto del carattere obbligatorio della mediazione in questione e considerato che il contegno di parte convenuta rappresenta, di fatto, una mancata partecipazione alla mediazione, avendo impedito il realizzarsi delle finalità per le quali è stato introdotto l'istituto in esame, letto l'art. 8 del d.l. n. 28/10 condanna (...), al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo di euro 518,00 pari al contributo versato per il giudizio, ferma restando la valutabilità della condotta dalla parte convenuta anche ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.. Concede poi alle parti i chiesti termini ex art. 13, comma 6, c.p.c. e rinvia la causa al 21/04/2022, ore 10.30 per il prosieguo.