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13 maggio 2021
Elezioni forensi: il divieto del terzo mandato vale anche in caso di elezione nel COA accorpante
Lo hanno ribadito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo una questione interpretativa relativa al divieto del terzo mandato previsto dall'art. 3, comma 3, L. n. 113/2017.
a cura di La Redazione

Alle Sezioni Unite è stata sottoposta la questione relativa alla candidabilità ed eleggibilità per l'espletamento del terzo mandato consiliare di un avvocato che ha svolto i precedenti mandati presso un Ordine successivamente soppresso e accorpato in altro Ordine.
Nel caso in esame, la circostanza che l'Ordine di Sala Consilina è stato soppresso e accorpato a quello di Lagonegro esclude, secondo i ricorrenti, «che gli iscritti e gli eletti al COA di Sala Consilina possano essere ritenuti appartenenti ad una nuova entità». Per questo motivo i ricorrenti contestano i risultati delle elezioni per il rinnovo del COA di Lagonegro in relazione alla posizione di alcuni eletti, lamentando la violazione del divieto di terzo mandato consecutivo di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 113/2017.

Con la sentenza n. 12601 del 12 maggio 2021, le Sezioni Unite accolgono il ricorso richiamando il principio espresso da Cass., S.U. n. 2603/2021 secondo cui «le disposizioni contenute negli artt. 3, comma 3, secondo periodo della L. n. 113 del 2017 e 11-quinquies, comma 1, del D.L. n. 135 del 2018, conv., con modif., dalla L. n. 12 del 2019 (), devono essere interpretate nel senso che il divieto da esse previsto opera anche in caso di soppressione di un consiglio dell'ordine e di trasmigrazione dei relativi iscritti nell'albo di un altro consiglio, precludendo quindi al professionista che abbia già svolto le funzioni di componente presso il consiglio dell'ordine di provenienza, per il periodo consentito dalle legge, la candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine di nuova iscrizione».
Alla luce di quanto affermato, la Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia la causa al Consiglio Nazionale Forense.

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