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10 maggio 2021
Assegno divorzile: anche il rimborso delle imposte va tassato

Con la decisione n. 814/08/2021, la Ctp Milano ha affermato che costituisce reddito imponibile IRPEF anche l'importo che lex coniuge versa all'altro per rimborsarlo delle imposte sul reddito riconducibili all'assegno.

a cura di La Redazione

L'Agenzia delle entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento da cui emergeva che l'importo degli assegni divorzili a lei erogati da parte del marito erano pari a circa 35mila euro, tuttavia l'importo da lei dichiarato era pari a 30mila euro. La stessa impugnava l'avviso di accertamento, chiarendo che le era stata rimborsata la somma di circa 6mila euro per l'importo delle imposte che avrebbe dovuto pagare sul totale dell'assegno divorzile e che ella non avrebbe indicato tale somma tra quelle da assoggettare a tassazione.
Per tale ragione, la ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento.

Considerando che la differenza richiesta dall'Ufficio consisterebbe nell'imposta IRPEF che sulle somme percepite la ricorrente aveva versato all'erario e che l'ex coniuge, in ossequio a quanto previsto dalla sentenza di divorzio, aveva provveduto a rimborsare, la Commissione tributaria provinciale di Milano afferma che tale importo è imponibile per il soggetto che lo percepisce, dunque deve essere indicato in dichiarazione e sottoposto a tassazione.
A tal proposito, la Commissione afferma che l'art. 50 D.P.R. n. 917/1986 assimila ai redditi di lavoro dipendente gli altri assegni periodici, emergendo ictu oculi che il legislatore chiede la «piena corrispondenza tra le somme dedotte dal proprio reddito a titolo di assegno periodico corrisposto al coniuge (articolo 10, comma 1, lettera c), e gli importi da sottoporre a tassazione in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera i del TUIR)».
Dunque, poiché la retrocessione del carico fiscale sopportato dal coniuge sull'assegno di divorzio rappresenta un onere deducibile per il soggetto erogante, allora gli stessi importi costituiscono reddito imponibile per il beneficiario.
Del resto, tale assunto trova conferma anche per via dell'applicazione del criterio di onnicomprensività ex  art. 51 TUIR, per il quale il reddito di lavoro dipendente «è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, fatte salve le specifiche deroghe previste dai successivi commi dello stesso articolo 51». Non rientrando il caso in oggetto in una di queste deroghe, la Commissione rigetta il ricorso della contribuente.

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