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18 maggio 2021
Confermata la sanzione dell'avvertimento per l'avvocato che contatta direttamente la controparte

Le Sezioni Unite confermano la decisione del CNF in relazione all'avvertimento irrogato all'avvocato che aveva inviato una missiva direttamente alla controparte, in pendenza di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, senza inoltrarla ai legali.

a cura di La Redazione

Un avvocato proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense per chiedere l'annullamento della decisione assunta dal COA che lo aveva dichiarato responsabile della violazione degli artt. 6 e 27 del Codice deontologico forense, irrogandogli la sanzione dell'avvertimento. L'illecito in cui sarebbe incorso l'attuale ricorrente consisteva nell'avere inviato una lettera direttamente alla controparte e ad altri soggetti estranei al giudizio in pendenza di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, senza inoltrarla ai legali della società opponente, i quali si erano regolarmente costituiti in giudizio.
Il CNF rigettava il gravame, sostenendo che l'avvocato «aveva un preciso obbligo deontologico di non superare il collega, reputando irrilevante la circostanza che egli non avesse agito in qualità di avvocato, ma in qualità di titolare del credito fatto valere», precisando che «l'illecito disciplinare prescinde dalla natura personale o privata del comportamento, dovendo l'avvocato, in qualità di collaboratore della giustizia, improntare la sua condotta a criteri di correttezza e dignità anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con l'attività professionale».
Contro tale decisione, l'avvocato propone ricorso per cassazione.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021, rigettano il ricorso, confermando la decisione impugnata in relazione all'accertamento dell'avvenuta violazione da parte del ricorrente del divieto di mettersi in contatto diretto con la controparte assistita da altro legale. A tal proposito, le Sezioni Unite rilevano che la missiva contenente la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di compenso professionale era stata spedita durante il giudizio con la società destinataria, essendosi l'incolpato sottratto all'obbligo di corrispondere con la medesima solo attraverso il collega che la rappresentava e difendeva in giudizio. In tal senso, non hanno rilievo né la natura personale degli interessi oggetto della lettera, né la circostanza per cui l'altro avvocato avesse già preso conoscenza delle ragioni ad essa sottese e nemmeno le finalità effettivamente perseguite attraverso la missiva, non essendo possibile per il difensore corrispondere direttamente con la controparte se non nei casi consentiti dall'art. 27, n. 1, Codice deontologico e solo se copia della corrispondenza sia stata inviata per conoscenza al legale avversario.

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