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18 maggio 2021
Mantenimento dei figli minori: cosa si intende per incapacità economica dell'obbligato?

Con la sentenza in esame, la Cassazione chiarisce i profili oggettivi e soggettivi dell'incapacità economica dell'obbligato ai fini del versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli minori.

a cura di La Redazione

La Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del Giudice di primo grado in relazione alla condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 570 c.p.. Egli, infatti, era stato ritenuto responsabile di avere omesso più volte di versare l'assegno mensile stabilito dal Tribunale di Perugia a titolo di contributo ai fini del mantenimento della figlia minore.
L'imputato propone ricorso per cassazione lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che il Giudice non avesse preso in considerazione una pronuncia precedente con la quale si dava atto della sua incapacità economica, desunta dall'infruttuosità delle esecuzioni mobiliari intraprese a suo carico e dalla documentazione reddituale presentata. Tali elementi, secondo l'imputato, avrebbero condotto il Giudice ad un esito assolutorio nei suoi confronti.

Con la sentenza n. 19301 del 17 maggio 2021, la Suprema Corte dichiara il ricorso infondato, rilevando che l'acquisizione del provvedimento a cui fa riferimento il ricorrente non avrebbe prodotto alcun effetto ai fini della vicenda processuale in esame.
A tal proposito, la Corte ribadisce che l'incapacità economica è intesa quale impossibilità di far fronte agli adempimenti ex art. 570 c.p. e non può essere assimilata alla semplice insolvenza. Inoltre, ai fini della rilevanza, essa «deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e soprattutto incolpevole indisponibilità di introiti, la quale non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione, e neppure sulla base dello stato di detenzione dell'obbligato».
Dunque, sul piano oggettivo la suddetta incapacità deve impedire l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge in senso totale e deve protrarsi per l'intera durata delle inadempienze, mentre, sul piano soggettivo, l'inosservanza degli obblighi deve essere volontaria o parzialmente imputabile all'obbligato.
Ciò posto, nel caso di specie non si configura una siffatta ipotesi in quanto, innanzitutto, la condizione dell'obbligato non può desumersi semplicemente dalla documentazione reddituale; il ricorrente, inoltre, si è sottratto all'obbligo a suo carico fin dall'inizio, ovvero subito dopo la nascita della figlia; infine, lo stesso dichiara di avere altri due figli, dunque avrebbe dovuto gestire le risorse economiche a sua disposizione in maniera equa.
Per queste ragioni, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

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