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21 maggio 2021
Elezioni forensi: ammissibile il reclamo sotto forma di azione collettiva

Le Sezioni Unite ribadiscono l'assenza di un conflitto di interessi tra gli avvocati reclamanti in sede di proposizione della domanda in forma collettiva.

a cura di La Redazione

Gli attuali ricorrenti si rivolgevano al Consiglio Nazionale Forense per ottenere l'annullamento dell'elezione di alcuni consiglieri dell'Ordine di Castrovillari, in quanto questi ultimi avevano già svolto due o più mandati consecutivi.
Gli avvocati ricorrenti, tra i quali vi erano elettori, candidati eletti e candidati non eletti, lamentavano, infatti, la sussistenza della situazione di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 113/2017, chiedendo dunque la sostituzione degli eletti. Tuttavia, il CNF aveva dichiarato il reclamo inammissibile, ritenendo sussistente un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i reclamanti.
È proprio contro tale decisione che gli avvocati propongono ricorso per cassazione.

Con la sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021, le Sezioni Unite Civili richiamano un principio già affermato con la sentenza n. 29106/2020, con la quale era stata dichiarata l'ammissibilità della proposizione di una domanda in forma collettiva mediante un unico atto da parte di più avvocati, senza che si configurasse alcun conflitto di interessi tra i reclamanti, in quanto risultano irrilevanti le ragioni soggettive poste a fondamento dell'azione.
Nella stessa pronuncia, inoltre, era stato evidenziato che l'interpretazione dell'art. 28, comma 12, L. n. 247/2012, esclude che l'esperimento dell'azione comporti il conseguimento di un vantaggio specifico in favore di chi la propone, conseguendone l'ammissibilità del reclamo anche sotto forma di azione collettiva, che si inquadra nell'ambito dell'azione popolare.
Per questa ragione, le Sezioni Unite accolgono il ricorso principale, cassano la decisione impugnata e rinviano gli atti al CNF, in quanto l'erronea declaratoria di inammissibilità del reclamo era stata pronunciata prima dell'esame di tutte le altre questioni che dovranno pertanto essere definite nel giudizio di rinvio.

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