Il difensore d'ufficio di un imputato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la procedura di recupero del credito non andata a buon fine.
Il Tribunale di Lucca rigettava l'opposizione proposta da un avvocato contro il provvedimento con cui erano stati liquidati i compensi professionali maturati per l'attività di difensore d'ufficio svolta in un processo penale, a seguito dell'esperimento della procedura finalizzata al recupero del credito nei confronti dell'assistito.
Il Giudice di primo grado aveva escluso che potessero spettare all'avvocato le spese legali riconducibili alle procedure volte al recupero del credito, anche in sede esecutiva.
Per tale ragione, l'avvocato propone ricorso per cassazione, denunciando, tra i diversi motivi, la violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 55/2014, in relazione alla corretta valorizzazione dei compensi professionali, avendo il Giudice liquidato questi ultimi in misura eccessivamente riduttiva a fronte dell'attività svolta in sede penale, non potendo egli discostarsi dal criterio degli onorari medi.
Con l'ordinanza n. 15006 del 28 maggio 2021, la Corte di Cassazione dichiara il suddetto motivo di ricorso in parte infondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, infatti, evidenzia come, in materia di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 82 cit. (che impone di liquidare il compenso e le spese al difensore in modo tale che l'importo non superi i valori medi delle tariffe professionali in vigore) non debba essere interpretato «nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime».
In relazione, invece, alla questione vertente sul rimborso anche delle spese e dei compensi concernenti le procedure di recupero del credito, la soluzione del Tribunale di Lucca non viene accolta dagli Ermellini, i quali ribadiscono il principio secondo cui «il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine».
Per questa ragione, la Suprema Corte cassa la decisione impugnata entro tali limiti, rinviando gli atti al Tribunale di Lucca in diversa composizione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., del 16 maggio 2016 il Tribunale di Lucca rigettava l'opposizione proposta da P.C. avverso il provvedimento con il quale erano stati liquidati i compensi maturati per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio in un processo penale, e successivamente all'esperimento della procedura volta al recupero del credito nei confronti dell'assistito.
In particolare, il Tribunale escludeva che all'opponente potessero essere riconosciute le spese legali sostenute per le procedure finalizzate al recupero del credito, anche in sede esecutiva, dissentendo a tal fine dall'orientamento del giudice di legittimità di cui pur dava atto.
Infatti, andava data adesione al più risalente orientamento che appunto esclude la rimborsabilità di tali spese, in assenza di una norma che espressamente lo preveda, ed emergendo anzi dal disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, che la volontà della legge sia quella di assicurare il rimborso solo degli onorari e delle spese maturati però nel procedimento penale cui afferisce la richiesta di liquidazione.
In realtà l'unico vantaggio accordato dalla legge è la sola esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti dei loro assistiti.
Passando ad esaminare le altre censure dell'opponente, il Tribunale rilevava che la liquidazione operata risultava corretta e rispettosa delle tariffe professionali anche in ragione della semplicità della causa (come emergeva dai dati processuali acquisiti che denotavano lo svolgimento di un'attività istruttoria estremamente semplice).
Trattavasi di un processo sostanzialmente bagatellare, che legittimava una liquidazione in misura ridotta dei compensi, e cioè in misura corrispondente ai minimi tariffari.
Alcun vincolo poi scaturiva per il giudice della liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio dalla diversa liquidazione effettuata dal giudice di pace in occasione della procedura di recupero del credito intentata nei confronti dell'assistito, in quanto diverse sono le prospettive che vanno esaminate in caso di liquidazione a carico dello Stato (che viene a gravare sull'intera comunità) e di liquidazione nei confronti dell'ex cliente, ben potendo l'interesse pubblico condizionare anche il quantum della liquidazione.
Infine, era da escludere l'erronea riduzione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis, posto che la norma dettata per il patrocinio a spese dello Stato risulta applicabile anche nel caso di liquidazione a favore del difensore d'ufficio.
Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso P.C. sulla base di tre motivi.
Il Ministero della Giustizia resiste ai soli fini dell'eventuale discussione orale.
2. Ragioni di ordine logico impongono la preventiva disamina del secondo motivo di ricorso, atteso che il primo risulta chiaramente condizionato alla risoluzione della questione relativa alla spettanza o meno del diritto al rimborso anche delle spese sostenute dal difensore d'ufficio per il recupero del proprio credito professionale nei confronti della parte assistita. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, nonchè del D.M. n. 55 del 2014, quanto alla corretta ed adeguata valorizzazione dei compensi professionali per l'attività svolta in sede penale e quanto ai compensi derivanti dall'attività di recupero del credito nei confronti della parte in precedenza assistita.
Quanto al primo profilo si lamenta che il giudice dell'opposizione abbia condiviso la valutazione di cui al decreto opposto che ha liquidato i compensi maturati nel processo penale, quale difensore d'ufficio, in misura eccessivamente riduttiva, svilendo l'attività professionale del ricorrente, e ritenendo, in contrasto con la realtà della vicenda processuale, il procedimento penale oggetto di causa come avente carattere bagatellare.
Ne deriva che non poteva il Tribunale procedere alla liquidazione discostandosi dal criterio degli onorari medi.
Il motivo in parte qua è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, a più riprese, ribadito che (Cass. n. 31404/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purchè non al di sotto delle tariffe minime (conf. Cass. n. 26643/2011).
I precedenti in questione, sebbene riferiti alla liquidazione operata D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82, risultano tuttavia invocabili anche nel caso in esame, e cioè di liquidazione a favore del difensore di ufficio che dimostri di avere esperito invano le procedure per il recupero del proprio credito professionale nei confronti della parte assistita, stante l'espresso richiamo che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, fa al precedente art. 82.
Ne consegue che ben poteva il giudice della liquidazione discostarsi al ribasso anche dagli onorari o dai compensi di cui ai valori medi delle tariffe applicabili (purchè rimanga al di sopra dei minimi), essendo invece la contestazione rivolta all'apprezzamento della difficoltà della causa penale nella quale il ricorrente aveva prestato il proprio patrocinio, una censura di merito, indirizzata a contestare, in maniera inammissibile, l'apprezzamento sul punto riservato al giudice della liquidazione e poi dell'opposizione.
Relativamente, invece, alla seconda questione che pone il motivo, vertente sul diritto del difensore che richieda la liquidazione del compenso ex art. 116, citato, ad ottenere il rimborso anche delle spese e dei compensi per le procedure di recupero del credito, la soluzione negativa offerta dal Tribunale contrasta con l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, che, superando le inziali incertezze, ha ormai sposato la soluzione favorevole alla tesi del ricorrente.
Anche di recente è stato, infatti, affermato che (Cass. n. 22579/2019) il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. In senso conforme, Cass. n. 30484/2017, che in motivazione ha evidenziato che trattasi di approdo al quale è giunta la più recente giurisprudenza di questa Corte che, partendo dall'indirizzo maggioritario nella giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione, secondo cui il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (Cass. pen., sez. 4, n. 27473 del 2009; Cass. pen., sez. 4", n. 1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 36921 del 2007; Cass. pen., sez. 4", 37406 del 2007), ha ritenuto di dovergli dare continuità, in quanto appare coerente con la lettera dell'art. 116, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione (cfr. Cass. n. 27854/2011; Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 15394/2012).
Ritiene il Collegio di dover dare a sua volta continuità a tale orientamento, e che per l'effetto l'ordinanza impugnata debba essere cassata in tali limiti, dovendo il giudice dl rinvio procedure alla liquidazione del compenso anche tenendo conto delle spese sostenute nelle procedure di recupero del credito nei confronti dell'ex assistito.
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., e del principio di intangibilità del giudicato, costituito dalla sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 751/2015.
Si evidenza che con tale pronuncia il giudice di pace aveva liquidato i compensi del P. all'esito della procedura volta al recupero del credito, sicchè tale liquidazione, passata in cosa giudicata, assume carattere vincolante anche nel successivo giudizio finalizzato ad ottenere la liquidazione delle competenze a carico dello Stato.
Il motivo è infondato.
Ed, infatti, pur dovendosi ribadire che per effetto dell'accoglimento del secondo motivo, in sede di rinvio al ricorrente andranno riconosciute anche le spese sostenute per le procedure di recupero del credito, tuttavia non può ritenersi che la liquidazione effettuata in favore della parte assistita in sede penale sia vincolante anche per il giudice della liquidazione, come appunto statuto da Cass. n. 31820/2019, che ha affermato il principio per cui, in tema di difesa d'ufficio, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, sicchè i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare. Nondimeno, essendo l'ingiunzione emessa verso il debitore e non potendo valere, ove non opposta, quale giudicato nei confronti dello Stato, detto decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali. Ne consegue che, in mancanza di un vincolo "ex iudicato", il giudice penale può procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione.
4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis, quanto ai compensi liquidati in favore del difensore d'ufficio.
Si evidenzia che tale norma introdotta dalla L. n. 147 del 2013, è relativa al solo patrocinio a spese dello Sato in favore del cittadino non abbiente, e quindi non può essere estesa, quanto alla decurtazione dei compensi, anche al diverso caso in esame.
Il motivo è infondato.
Come sopra ricordato, l'art. 116, al comma 1, dispone che l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84, con un rinvio alle norme dettate per il patrocinio a spese dello Stato, tra le quali, nel caso di svolgimento di attività difensiva in sede penale, rientra anche la previsione di cui all'art. 106 bis, che ha appunto previsto la riduzione di un terzo anche dei compensi maturati dal difensore (in tal senso si veda anche Cass. n. 32764/2019, che ha affermato che nel processo penale, non si applica al difensore d'ufficio il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106, che esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili, poichè l'art. 116, del citato D.P.R., estende a tale difensore la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero, essendo quindi da ritenere compreso in questo rinvio anche la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis).
5. Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, e rigettati gli altri motivi di ricorso, cassa, in relazione al motivo accolto, il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato.