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31 maggio 2021
Nel compenso del difensore d'ufficio rientrano anche le spese di recupero del credito

Il difensore d'ufficio di un imputato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la procedura di recupero del credito non andata a buon fine.

a cura di La Redazione

Il Tribunale di Lucca rigettava l'opposizione proposta da un avvocato contro il provvedimento con cui erano stati liquidati i compensi professionali maturati per l'attività di difensore d'ufficio svolta in un processo penale, a seguito dell'esperimento della procedura finalizzata al recupero del credito nei confronti dell'assistito.
Il Giudice di primo grado aveva escluso che potessero spettare all'avvocato le spese legali riconducibili alle procedure volte al recupero del credito, anche in sede esecutiva.
Per tale ragione, l'avvocato propone ricorso per cassazione, denunciando, tra i diversi motivi, la violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 55/2014, in relazione alla corretta valorizzazione dei compensi professionali, avendo il Giudice liquidato questi ultimi in misura eccessivamente riduttiva a fronte dell'attività svolta in sede penale, non potendo egli discostarsi dal criterio degli onorari medi.

Con l'ordinanza n. 15006 del 28 maggio 2021, la Corte di Cassazione dichiara il suddetto motivo di ricorso in parte infondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, infatti, evidenzia come, in materia di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 82 cit. (che impone di liquidare il compenso e le spese al difensore in modo tale che l'importo non superi i valori medi delle tariffe professionali in vigore) non debba essere interpretato «nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime».
In relazione, invece, alla questione vertente sul rimborso anche delle spese e dei compensi concernenti le procedure di recupero del credito, la soluzione del Tribunale di Lucca non viene accolta dagli Ermellini, i quali ribadiscono il principio secondo cui «il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine».
Per questa ragione, la Suprema Corte cassa la decisione impugnata entro tali limiti, rinviando gli atti al Tribunale di Lucca in diversa composizione.

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