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25 maggio 2021
Compenso avvocato: fino a che punto opera il divieto di parcellizzazione del credito?

La Cassazione pronuncia un nuovo principio di diritto in tema di azionabilità, in procedimenti separati, di domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo.

a cura di La Redazione

Una società proponeva appello nei confronti della pronuncia con cui il Tribunale aveva rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del compenso per prestazioni professionali vantato dall'avvocato.
La Corte d'Appello rigettava il gravame, ritenendo infondata la censura dell'appellante con la quale aveva dedotto la violazione del divieto di parcellizzazione del credito, rilevando che in realtà si trattava di un unico incarico professionale affidato dalla società all'avvocato.
A tal proposito, non può non tenersi in considerazione l'ingente numero di questioni nell'interesse della società (circa 150 incarichi), senza la presenza, tuttavia, di apposito accordo in cui si precisava la definizione unitaria delle spese e dei compensi da corrispondere al professionista, elemento che ha portato la Corte a respingere l'appello.
La società impugna la suddetta decisione mediante ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che il Giudice avesse escluso che la domanda proposta dall'opposto avesse violato il divieto di parcellizzazione del credito.

Con l'ordinanza n. 14143 del 24 maggio 2021, la Corte di Cassazione accoglie il suddetto motivo di ricorso, illustrando un dettagliato excursus giurisprudenziale al termine del quale ha enunciato il seguente principio di diritto: «le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti».

Avendo il Giudice di seconde cure dato esclusivo rilievo all'inesistenza di un unico incarico professionale che la società opponente aveva affidato all'avvocato, non si è attenuto al suddetto principio. Segue la cassazione della decisione impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio degli atti per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma.

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