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6 maggio 2021
Determinazione dell'assegno divorzile: il giudice è vincolato al petitum

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione affermando un nuovo principio di diritto e ribadendo il limite invalicabile della domanda quale regola processuale a cui soggiacciono i diritti a c.d. disponibilità attenuata, tra cui le condizioni patrimoniali dei coniugi.

a cura di La Redazione

Il Tribunale di Sondrio revocava l'assegnazione esclusiva all'ex moglie della casa coniugale e disponeva in favore della medesima un assegno divorzile mensile di 1.800 euro.
In sede di gravame, la Corte d'Appello di Milano riformava parzialmente la decisione di primo grado, stabilendo che il marito avrebbe dovuto versare all'ex consorte un assegno divorzile di 1.000 euro fino al momento in cui la stessa sarebbe rimasta a vivere nella casa coniugale, da aumentare a 1.800 euro non appena l'avrebbe lasciata.
Avverso tale decreto, il marito propone ricorso in Cassazione lamentando, tra le varie doglianze, il vizio di ultra petizione nella determinazione del quantum da versare a titolo di assegno divorzile.

Con l'ordinanza n. 11795 del 5 maggio 2021, la Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso e rimette gli atti alla Corte di merito enunciando il seguente principio di diritto: «in tema di soluzione giudiziale della crisi familiare, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del petitum richiesto al giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale».
Nel caso in esame, infatti, nonostante l'ex moglie non avesse proposto alcuna domanda subordinata e la parte dell'assegno eccedente il petitum non fosse riconducibile a natura assistenziale, i Giudici di merito imputavano l'aumento ufficioso dell'assegno al fatto che la beneficiaria avesse a suo carico il 10% delle spese straordinarie per la figlia; tuttavia, la Corte d'Appello non aveva tenuto conto che non può aversi un aumento d'ufficio senza allegazione o domanda di parte sul punto.

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