
La regola generale prevede la possibilità di opporre ai congiunti il concorso di colpa della vittima per la sua condotta illecita; tuttavia, non è possibile estendere l'illecito commesso dal conducente al proprietario del veicolo quando a quest'ultimo non sia scritto alcun comportamento illecito.
Il Tribunale di Taranto accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno nei confronti di una compagnia di assicurazione per la scomparsa della madre delle parti attrici avvenuta in un incidente stradale mentre viaggiava sulla sua auto guidata da un'altra persona.
In sede di gravame, la Corte d'Appello di Lecce rigettava la richiesta risarcitoria osservando che doveva essere ridotto il risarcimento del danno al proprietario trasportato in ragione dell'aliquota di colpa ascritta al conducente del veicolo di cui era proprietario, in quanto corresponsabile ex lege e condebitore solidale per i sinistri causati dal conducente; la stessa Corte territoriale precisava che di tale colpa rispondevano anche gli eredi, sia che agissero iure proprio sia iure successionis.
Avverso tale decisione, le parti attrici propongono ricorso in Cassazione rilevando che, sebbene il concorso di colpa della vittima per condotta illecita della medesima sia opponibile ai congiunti, tale fattispecie non è applicabile nell'ipotesi in cui non sia ascritto alcun comportamento illecito in capo al proprietario trasportato sicché non può estendersi nei confronti del medesimo l'illecito commesso dal conducente del veicolo.
Con la sentenza n. 12901 del 13 maggio 2021, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso richiamando il principio secondo cui «in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile». Pertanto, «il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'
Svolgimento del processo
1. L.P. e L.M.T. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto Generali Italia s.p.a. e D.G. & Figli s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno, sia iure proprio che iure successionis, nella misura rispettivamente di Euro 301.392,45 e Euro 286.392,45. Esposero in particolare che la propria madre, S.V., era deceduta a seguito di sinistro stradale avvenuto in data (omissis) tra la Mercedes 250, di proprietà della medesima S. e condotta da La.Al., e l'autocarro Renault di proprietà della società convenuta e condotto da D'.Gi., deceduto nell'occorso. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. In particolare Generali Italia s.p.a. chiamò in causa le attrici, Levante Norditalia s.p.a. e La.Al., deducendo che il sinistro era avvenuto per colpa concorrente di quest'ultimo. Seguirono interventi volontari.
2. Il Tribunale adito, previo accertamento della responsabilità concorrente del La. nella misura del 25%, accolse parzialmente la domanda, condannando Generali Italia s.p.a. e D.G. & Figli s.r.l., al netto degli acconti e della detrazione del 25%, al pagamento della somma di Euro 113.506,84 in favore di L.P. e di Euro 110.194,34 in favore di L.M.T. oltre rivalutazione ed interessi, ed accolse parzialmente la domanda di C.A. nell'interesse di d'.gi..
3. Avverso detta sentenza proposero appello L.P. e L.M.T.. Si costituirono le società assicuratrici chiedendo il rigetto dell'appello.
4. Con sentenza di data 9 aprile 2018 la Corte d'appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che il proprietario, corresponsabile ex lege e condebitore solidale per i sinistri causati dal conducente, qualora trasportato doveva vedersi ridotto il risarcimento del danno in ragione dell'aliquota di colpa ascritta al conducente del veicolo di cui era proprietario, e che di tale colpa rispondevano anche gli eredi del proprietario, sia che agissero iure proprio sia che agissero iure successionis.
5. Hanno proposto ricorso per cassazione L.P. e L.M.T. sulla base di un motivo. Resistono con distinti controricorsi Generali Italia s.p.a. e Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige Assicurazioni s.p.a.). Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 - bis convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale, con adozione della decisione in forma di sentenza per la particolare rilevanza della questione di diritto per la quale era stata fissata la trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate ritualmente comunicate alle parti. E' stata depositata memoria di parte.
Motivi della decisione
1. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054 e 2059 c.c., L. n. 990 del 1969, artt. 4 e 18 ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che è opponibile ai congiunti il concorso di colpa della vittima per la condotta illecita di questa, ma non quando, come nel caso di specie, al proprietario trasportato non sia ascritto alcun comportamento illecito e che pertanto non può estendersi al proprietario l'illecito commesso dal conducente del veicolo.
1.1 Il motivo è fondato. Il Collegio intende dare continuità a Cass. 19 gennaio 2018, n. 1269, che ha affermato che in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile; pertanto il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'art. 1227 c.c.. Il concorso del fatto colposo del creditore, opponibile ai congiunti della vittima, è pertanto, chiaramente, quello specifico del proprietario trasportato e non quello del conducente del veicolo.
A tale indirizzo si è uniformata Cass. 3 luglio 2020, n. 13738, mentre non ha fatto applicazione del principio di diritto in discorso Cass. 9 novembre 2020, n. 25087, ma solo in quanto ha ritenuto che nel caso di specie non ricorressero i presupposti di fatto per l'applicazione del detto principio.
Al principio di diritto richiamato dovrà pertanto attenersi in sede di rinvio il giudice di merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.