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14 maggio 2021
Incidente con proprietario trasportato: la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile

La regola generale prevede la possibilità di opporre ai congiunti il concorso di colpa della vittima per la sua condotta illecita; tuttavia, non è possibile estendere l'illecito commesso dal conducente al proprietario del veicolo quando a quest'ultimo non sia scritto alcun comportamento illecito.

a cura di La Redazione

Il Tribunale di Taranto accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno nei confronti di una compagnia di assicurazione per la scomparsa della madre delle parti attrici avvenuta in un incidente stradale mentre viaggiava sulla sua auto guidata da un'altra persona.

In sede di gravame, la Corte d'Appello di Lecce rigettava la richiesta risarcitoria osservando che doveva essere ridotto il risarcimento del danno al proprietario trasportato in ragione dell'aliquota di colpa ascritta al conducente del veicolo di cui era proprietario, in quanto corresponsabile ex lege e condebitore solidale per i sinistri causati dal conducente; la stessa Corte territoriale precisava che di tale colpa rispondevano anche gli eredi, sia che agissero iure proprio sia iure successionis.

Avverso tale decisione, le parti attrici propongono ricorso in Cassazione rilevando che, sebbene il concorso di colpa della vittima per condotta illecita della medesima sia opponibile ai congiunti, tale fattispecie non è applicabile nell'ipotesi in cui non sia ascritto alcun comportamento illecito in capo al proprietario trasportato sicché non può estendersi nei confronti del medesimo l'illecito commesso dal conducente del veicolo.

Con la sentenza n. 12901 del 13 maggio 2021, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso richiamando il principio secondo cui «in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile». Pertanto, «il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'art. 1227 c.c.».

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