Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
13 maggio 2021
Anche un solo condomino può chiedere i danni per rumori eccessivi

Secondo la Cassazione, è integrata la fattispecie di disturbo della quiete pubblica quando il rumore è avvertito da più persone, ma solo qualcuno se ne lamenta.

a cura di La Redazione

La Corte territoriale di Milano accoglieva l'appello della parte civile costituita e riformava la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva assolto l'imputata «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» in merito alla contravvenzione ex art. 659 c.p., affermandone la responsabilità agli effetti civili e condannandola al risarcimento del danno in favore dell'appellante.
L'imputata propone ricorso in Cassazione deducendo, tra i vari motivi di gravame, che l'appellante aveva inteso come destinatari dei dichiarati disturbi sonori tre diverse unità abitative, ma in effetti tali unità corrispondevano ai vari locali abitati dai familiari conviventi della parte civile, tanto che l'Arpa aveva effettuato i rilievi e le analisi sull'unico appartamento della medesima. Pertanto, la popolazione residente si riduce al nucleo familiare della parte civile.

Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui «la rilevanza penale della condotta contestata, produttiva di rumori censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete», il reato ex art. 659 c.p. è integrato quando l'evento di disturbo è potenzialmente idoneo a essere avvertito da un numero indeterminato di persone, anche se poi solo qualcuno se ne lamenta.

Per questo motivo, la Cassazione ritiene infondata la doglienza e con sentenza n. 18377 del 12 maggio 2021 dichiara il ricorso inammissibile.

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?