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28 maggio 2021
Investe il pedone che attraversa fuori dalle strisce: colpevole il conducente

Il conducente è responsabile anche dei comportamenti altrui che rientrano nei limiti della prevedibilità. La Cassazione condanna per omicidio colposo l'automobilista che, in prossimità di una fermata dell'autobus, non rallenta e investe un pedone.

a cura di La Redazione

La Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con cui l'attuale ricorrente veniva ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della disciplina sulla circolazione stradale per aver investito con la sua autovettura un pedone che stava attraversando la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali.
L'imputato propone ricorso in Cassazione lamentando, tra le varie doglianze, il rigetto da parte dei giudici di merito dell'istanza di conferimento dell'incarico peritale nonostante le diverse conclusioni in tema di responsabilità a cui erano giunte le consulenze del pubblico ministero, della difesa e della parte civile. Il ricorrente contesta inoltre l'erronea applicazione delle nozioni di colpa e concorso di colpa, ricordando che il pubblico ministero aveva inizialmente chiesto l'archiviazione del procedimento perché non erano emersi elementi che attribuivano alla medesima la responsabilità del sinistro, dovuto invece alla condotta imprudente e incauta del pedone che aveva attraversato fuori dalle strisce.

Con la sentenza n. 20912 del 27 maggio 2021, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso ribadendo il principio del libero convincimento del giudice, che consente a quest'ultimo pur in assenza di una perizia di ufficio, «di scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene più condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti () è inibito al giudice di legittimità provvedere ad una differente valutazione». Nel caso in esame, infatti, la Corte territoriale aveva ritenuto che le consulenze espletate avessero offerto gli elementi sufficienti a ricostruire la dinamica del sinistro.
In merito alla responsabilità del ricorrente, la Cassazione ritiene che i giudici di secondo grado avevano considerato che la condotta colposa del ricorrente fosse addebitabile «all'inadeguatezza del comportamento di guida tenuta in prossimità di una fermata dell'autobus, la cui presenza rendeva prevedibile anche un attraversamento sconsiderato da parte dei pedoni ed imponeva un'andatura particolarmente moderata ed un'adeguata attenzione per evitare ogni possibile sinistro». In linea con quanto affermato dai giudici di merito, gli Ermellini ricordano anche il cd principio di affidamento, il quale, in tema di circolazione stradale, trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale «l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nei limiti della prevedibilità, tanto che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione».
Applicando tale principio al caso in esame, il ricorrente avrebbe dovuto prevedere la condotta della vittima e, qualora si fosse concretizzato il pericolo temuto, porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l'evento.

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