
Secondo il Consiglio di Stato è impossibile effettuare nelle strutture private i controlli necessari per evitare che un banchetto diventi occasione di assembramenti.
Con decreto n. 2493 dell'11 maggio 2021, il Consiglio di Stato respinge l'istanza di sospensione monocratica della circolare del
Secondo il Consiglio di Stato interpretare in maniera più ampia l'espressione a tutti gli esercizi per consentire la riapertura del servizio ristorazione ad ogni struttura, anche privata, impedirebbe il rispetto delle misure precauzionali e il regolare svolgimento dei controlli, funzionali ad evitare che «la fattispecie relativa ad un catering per ristorazione in villa si trasformi agevolmente da ristorazione a tavola in occasione a un banchetto con festeggiamenti e assembramenti che l'
Svolgimento del processo:
Ritenuto, quanto al danno:
- che, in presenza di danni di enorme ammontare subiti da molteplici settori economici durante la pandemia, il pregiudizio, derivante dalla contestata interpretazione ministeriale dell'art. 4 D.L. n. 52/2021 per il settore della ristorazione, limitatamente a quelle forme da svolgere con servizio catering presso strutture private (es. una villa o un casale preso in affitto), non assuma il carattere della irreparabilità, essendo un danno economico, e per di più riferito ad un periodo temporale (fino al 7 giugno 2021, nell'assunto degli appellanti) assai più breve e dunque foriero di un pregiudizio assai più lieve di quello che, purtroppo, l'intero settore della ristorazione (e anche il segmento di interesse per gli appellanti) ha sinora sopportato, con comprensibile estrema difficoltà;
Ritenuto, quanto al fumus, che le censure non prospettano l'unica possibile opzione esegetica della norma richiamata (il citato art. 4 D.L. n. 52) dalla Circolare Ministeriale, in quanto:
- è riconosciuto e condiviso dagli stessi appellanti che la parziale rimozione del divieto di ristorazione presso esercizi pubblici e con i limiti precauzionali imposti, non possa estendersi ad attività di ristorazione funzionali a balli, festeggiamenti etc.
- è specificatamente vietato dal decreto legge, alla cui forza cogente il decreto presidenziale appellato si richiama, con diversa e specifica disposizione inibitoria, lo svolgimento di feste ed eventi privati;
Motivi della decisione:
Considerato, perciò, che la interpretazione volta a estendere la possibilità di ristorazione a tutti gli esercizi e dunque presso ogni struttura, anche privata - come sostengono gli appellanti si presterebbe ad una assai facile elusione delle misure precauzionali e dei controlli possibili ed effettuati invece in esercizi pubblici volti ad evitare che la fattispecie rappresentata a titolo di esempio dagli appellanti (un catering per ristorazione in una villa) si trasformi agevolmente da ristorazione a tavola in occasione a, più probabilmente (e comprensibilmente, nell'auspicio degli appellanti, ma non del legislatore) in realtà di un banchetto con festeggiamenti e assembramenti che la disposizione ad hoc del decreto legge non ritiene ancora possibili in condizioni di sicurezza;
Ritenuto, in conclusione, che l'appello cautelare debba essere respinto, fermi restando gli effetti di ristoro e rimborso al settore che continua ad essere fermato in questi termini; effetti tuttavia derivanti da strumenti legislativi del tutto diversi da quelli cui gli appellanti si riferiscono per chiedere la rimozione della inibizione;
P.Q.M.
Respinge l'istanza cautelare.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.