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21 maggio 2021
Contenzioso sanitario: legittimo l'incremento del 40% del compenso ai membri della CTU collegiale

Incostituzionale la norma che vieta l'aumento del 40% del compenso spettante al singolo a ciascuno degli altri membri del collegio della CTU medica.

a cura di La Redazione

La questione esaminata dalla Consulta nasce nell'ambito di un giudizio di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria, nel quale era stato conferito un incarico di consulenza tecnica d'ufficio ad un collegio composto da un medico legale e da un infettivologo.
Il Tribunale di Verona sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 15, comma 4, L. n. 24/2017 («Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie») con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui vieta l'aumento nella misura del 40%, del compenso spettante al singolo, per ciascuno degli altri componenti del collegio, previsto invece, dall'art. 53 D.P.R. n. 115/2002, per quasi tutti gli altri incarichi collegiali.

Con la sentenza n. 102 del 20 maggio 2021, la Corte Costituzionale dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. A tal proposito, prende innanzitutto in considerazione l'art. 53 cit., il quale prevede che, quando l'incarico sia stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso complessivo si determini in base a quello spettante al singolo, aumentato in misura pari al 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio, salvo che il giudice disponga che ognuno debba svolgere l'incarico affidatogli personalmente e integralmente. In tal caso, infatti, non esiste alcuna collegialità e per ciascun componente operano le stesse disposizioni applicabili in caso di nomina di un singolo ausiliario.
Ciò posto, la Consulta evidenzia che in materia di responsabilità medica, l'art. 15 della Legge Gelli-Bianco ha introdotto il principio della necessaria collegialità nell'espletamento del mandato, dunque non può trovare giustificazione la scelta del legislatore di stabilire il compenso globale spettante al collegio nella stessa misura riconosciuta in caso di conferimento di incarico al singolo, poiché, così facendo, esso andrebbe suddiviso in parti uguali tra i componenti del collegio con la conseguenza che l'onorario spettante ad ognuno di essi risulterebbe inferiore rispetto a quello ritenuto adeguato. La Corte aggiunge, poi, che è alquanto contraddittorio esigere, da un lato, che nel campo della responsabilità medica sia favorito l'intervento di professionisti esperti e specializzati e, dall'altro, che venga soppresso il meccanismo che stabilisce l'incremento del compenso proprio per tale ragione.

Per le ragioni esposte, la Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma censurata limitatamente alle parole «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

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