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20 maggio 2021
Compete al Collegio autorizzare il superamento dei limiti dimensionali dopo il deposito dello scritto difensivo

Lo ha ribadito Palazzo Spada nel decreto in commento, ricordando la disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016.

a cura di La Redazione

Con decreto n. 826 del 18 maggio 2021 il Consiglio di Stato dichiara improcedibile la domanda di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti di giudizio ex artt. 5 e 6 del decreto del Presidente C.D.S. del 22 dicembre 2016, n. 167, precisando che «il procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui al citato art. 6, come modificato dal decreto del medesimo Presidente n. 127 del 16 ottobre 2017, ha carattere preventivo e l'autorizzazione successiva può essere disposta solo dal Collegio».
Il Consiglio di Stato ricorda infatti che l'art. 7 del menzionato decreto n. 167/2016 prevede che in caso di superamento dei limiti dimensionali non preventivamente autorizzato, compete al giudice, e quindi al Collegio, autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali per gravi e giustificati motivi e su istanza della parte interessata.

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